La Corte di Giustizia Europea con un pronunciamento dello scorso 11 dicembre ha sanzionato gli scali marittimi spagnoli per aver violato i principi del “diritto di stabilimento” con particolare riguardo alla fornitura di manodopera portuale. L’organo comunitario con sede in Lussemburgo, dopo un ricorso proposto il 14 novembre 2013 dalla Commissione Europea ha messo nel mirino le SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios), le compagnie portuali spagnole che secondo la normativa nazionale devono essere create nei porti di maggiore interesse nazionale (tutti gli scali principali tra cui Barcellona, Valencia, Bilbao e Algeciras). Il lavoro delle SAGEP è quello di assumere lavoratori e metterli a disposizione dei terminalisti quando i picchi dei traffici richiedono un’integrazione di manodopera. Qualcosa di molto simile alle compagnie portuali italiane, intese come imprese fornitrici di lavoro temporaneo (pool) ai sensi dell’art.17 della legge 84/1994.
Secondo il sistema normativo spagnolo qualsiasi società che voglia offrire servizi di movimentazione merci nei porti deve configurarsi o partecipare a una società costituita secondo il modello SAGEP (salvo alcune rare eccezioni). Come avviene anche in Italia, durante i picchi dio traffico i terminalisti possono attingere per la fornitura di manodopera portuale solo da queste ‘compagnie portuali’ salvo il caso in cui non siano disponibili e reperibili lavoratori della locale SAGEP. In questa circostanza il terminalista è autorizzato ad arruolare lavoratori dal libero mercato fatto salvo il limite di impiegarli solo per un turno di lavoro.
Secondo la Corte di Giustizia Europea questo modello per cui le imprese portuali devono aderire al modello di Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, devono partecipare al capitale delle compagnie portuali e devono attingere in via prioritaria dalla lofo forza lavoro, è in contrasto con il principio della libertà nel diritto di stabilimento regolato dall’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. L’articolo citato recita dice che “le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. Leggi tutta la notizia
Fonte: SHIP TO SHORE









