Dal 1° luglio al 31 luglio 2025 è possibile presentare la domanda di rimborso accise gasolio per il secondo trimestre 2025. La misura interessa i soggetti beneficiari previsti dall’art. 24-ter del TUA, ovvero gli esercenti attività di trasporto di merci e alcune categorie di trasporto persone.
A seguito del decreto del 14 maggio 2025, firmato dai Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dell’Economia, sono state introdotte importanti modifiche alle aliquote accisa gasolio.
Nuove aliquote accise gasolio dal 15 maggio 2025
La nuova aliquota normale di accisa sul gasolio è pari a 632,50 euro per mille litri, in aumento rispetto ai precedenti 617,40 euro.
Per i gasoli paraffinici HVO (ottenuti da sintesi o idrotrattamento) si applica una aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri.
Tuttavia, per i soggetti agevolati (trasportatori) rimane invariata l’aliquota agevolata di 403,22 euro per mille litri.
Rimborso accise differenziato per periodo e prodotto
In base alla nuova normativa, il rimborso accise gasolio 2° trimestre 2025 varia a seconda del periodo di consumo e della tipologia di carburante:
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1° periodo (1 aprile – 14 maggio 2025):
Rimborso di 214,18 €/1000 litri per gasolio commerciale (Quadro A-1). -
2° periodo (15 maggio – 30 giugno 2025):
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Rimborso di 229,18 €/1000 litri per gasolio e HVO non conformi all’art. 3, comma 4, D.Lgs. 43/2025 (Quadro A-2).
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Rimborso di 214,18 €/1000 litri per HVO conformi alle condizioni (Quadro A-3).
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Modalità di presentazione della domanda
La domanda per il rimborso accise gasolio potrà essere inviata tramite il servizio telematico doganale E.D.I. con l’apposito software ADM, oppure in formato cartaceo.
Link ufficiale per il modello di dichiarazione e il software:
ADM – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2025
Utilizzo del credito e codice tributo
Il credito derivante dal rimborso potrà essere utilizzato in compensazione con F24 entro il 31 dicembre 2026, utilizzando il codice tributo 6740.
Le eccedenze non compensate potranno essere rimborsate in denaro, previa presentazione dell’istanza entro il 30 giugno 2027, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 277/2000.
Informazioni aggiuntive e documentazione
Per approfondimenti sulla compilazione della dichiarazione, è consigliata la lettura dell’Informativa n. 382555/RU del 26 giugno 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.