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Imprese di autotrasporto: chiarimenti sulla dimostrazione d’idoneità finanziaria

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce indicazioni operative per la corretta dimostrazione dell’idoneità finanziaria delle imprese di autotrasporto.

Con la Circolare n. 4499 del 17 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito importanti chiarimenti riguardo alla dimostrazione annuale dell’idoneità finanziaria per le imprese di autotrasporto, in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009. Questi chiarimenti sono stati necessari per rispondere ai quesiti sollevati dagli Uffici della Motorizzazione Civile, garantendo così una gestione uniforme delle procedure su tutto il territorio nazionale.

Le modalità per dimostrare l’idoneità finanziaria

Come stabilito dalla normativa, le imprese di autotrasporto possono dimostrare il possesso del requisito di idoneità finanziaria attraverso due modalità:

  1. Modalità ordinaria: Certificazione rilasciata da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali.
  2. Modalità alternativa: Attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.

Entrambe le modalità sono previste dalla legge, ma la circolare del MIT chiarisce come devono essere presentati i relativi documenti.

Chi deve presentare la documentazione agli Uffici della Motorizzazione Civile

Secondo la circolare, la documentazione che attesta l’idoneità finanziaria, comprendente il modello IDOFIN e la certificazione del Revisore Legale, deve essere presentata esclusivamente dall’impresa di autotrasporto o da soggetti legittimati a operare per suo conto, come ad esempio studi di consulenza automobilistica o delegati occasionali.

È importante sottolineare che i soggetti certificatori (revisori legali, istituti bancari o assicurazioni) non sono autorizzati a presentare direttamente la documentazione agli Uffici della Motorizzazione Civile.

Compiti dell’Ufficio competente nella verifica della documentazione

Gli Uffici della Motorizzazione Civile sono responsabili di verificare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata, ma non sono tenuti a effettuare valutazioni discrezionali sui dati economico-finanziari. Questi dati restano sotto la responsabilità del soggetto che ha rilasciato la certificazione.

Novità sul modello di certificazione e responsabilità del certificatore

La circolare aggiorna anche il modello di certificazione dell’idoneità finanziaria in modalità ordinaria. La nuova versione del modello include una clausola di responsabilità in cui il certificatore dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e disciplinari relative alla dichiarazione resa.

Scelta tra le modalità di dimostrazione: ordinaria o alternativa

Le imprese di autotrasporto possono scegliere tra le due modalità di dimostrazione, ma non possono utilizzarle in maniera cumulativa. Le modalità, ordinaria e alternativa, sono entrambe valide, e la scelta dipende dalle preferenze e necessità dell’impresa.

Fonte: ASSOTIR

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