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L’art. 83 bis del D.L. n. 112/2008 prevede i criteri di determinazione del corrispettivo minimo che deve essere garantito al vettore, nel perseguimento delle finalità di tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi.
In particolare, il valore del costo minimo relativamente a ciascun singolo servizio di autotrasporto si determina in funzione del costo del carburante, al quale viene attribuita una percentuale massima di incidenza sul corrispettivo minimo spettante in favore del vettore.
A tal riguardo, con decreto emesso su base mensile dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono individuati i costi minimi per chilometro di percorrenza in relazione a:
- cinque categorie di veicoli generici distinte in base alla massa complessiva a pieno carico e ad ulteriori categorie di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 ton utilizzati per determinate tipologie di trasporto;
- cinque distinte fasce chilometriche di percorrenza.
Le azioni aventi ad oggetto il diritto alla corresponsione dei costi minimi di cui all’art. 83-bis sono soggette:
- al termine di prescrizione di 1 anno, previsto in via generale in materia di trasporto dall’art. 2951 c.c., in caso di avvenuta stipulazione di un contratto di trasporto in forma scritta ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005;
- al termine di prescrizione di 5 anni, in caso di mancata stipulazione di un contratto in forma scritta ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 286/2005.