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L’art. 7-ter del D. Lgs. n. 286/2005, introdotto dal comma 2 dell'art. 1-bis del D.L. n. 103/2010, disciplina la c.d. azione diretta, prevedendo che: “Il vettore (…), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.”
In base all’art. 7-ter, quindi, il sub-vettore, a prescindere dalla sussistenza di specifici e diretti rapporti contrattuali, può agire per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti gli operatori della filiera del trasporto, siano essi vettori o committenti, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.