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D.Lgs. 21 novembre 2005, N. 286 - Periodo di franchigia

 

L’art. 6 bis del D.Lgs. n. 286/2005, introdotto dal comma 2 dell'art. 1-bis del D.L. n. 103/2010, prevede che il periodo di franchigia connesso all’attesa dei veicoli per le operazioni di carico e scarico:

-      debba essere calcolato dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico e scarico della merce;

-      non debba essere superiore alle due ore sia per quanto riguarda le operazioni di scarico che quelle di carico.

Le modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 6-bis sono state definite con il Decreto Dirigenziale n. 69 / 2011.

In caso di superamento del suddetto periodo di franchigia, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, con provvedimento di data 12.4.2011, ha stabilito che spetta al vettore un indennizzo pari a € 40,00 per ciascuna ora di ritardo. 

 

 

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