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Attraverso l’art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005, introdotto dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 214/2008, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è stata istituita la scheda di trasporto.
L’articolo 7 bis, pone a carico del committente l’obbligo della compilazione della scheda di trasporto, che deve essere conservata a cura del vettore, a bordo del veicolo ed esibita in caso di controllo stradale.
Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 giugno 2009, la scheda di trasporto deve contenere:
- i dati relativi al vettore (denominazione, sede legale, partita iva e numero iscrizione all’Albo degli autotrasportatori);
- i dati relativi al committente, al caricatore e al proprietario della merce (denominazione, sede legale e partita iva);
- i dati relativi alla merce trasportata (tipologia, quantità / peso e luoghi di carico e scarico);
- eventuali dichiarazioni esplicative da inserire qualora non fosse possibile indicare il nominativo del proprietario della merce;
- osservazioni varie da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie relativamente ad es. al luogo di scarico, alla tipologia e alla quantità della merce;
- eventuali istruzioni fornite al vettore da parte del committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto;
- luogo e data di compilazione, con eventuale indicazione dei dati del soggetto che sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente.
La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto in forma scritta, o dalla seguente documentazione equipollente:
- lettera di vettura internazionale CMR;
- documenti doganali;
- documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009;
- documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al D. Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995;
- documento di trasporto (DDT) previsto dal D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996.
L’assenza a bordo del veicolo della scheda di trasporto ovvero della documentazione equipollente comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 40 e i 120 euro, oltre alla sanzione del fermo amministrativo del veicolo.
Inoltre, in caso di incompleta o non veritiera compilazione della scheda di trasporto, è prevista l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro.