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Uno dei principi cardine introdotti dal D.Lgs. n. 286/2005 è quello relativo alla responsabilità condivisa di tutti i soggetti della filiera del trasporto in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita.
Nel ribadire la responsabilità del vettore, tenuto a rispettare le disposizioni legislative e regolamentari a tutela della circolazione stradale e della sicurezza sociale, l’art. 7 del D. Lgs. 286/2005 introduce alcune ipotesi di responsabilità condivisa dei soggetti della filiera del trasporto, con particolare riferimento:
- alla responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per l’ipotesi di affidamento del servizio di autotrasporto ad un trasportatore abusivo (comma 2);
- alla responsabilità del committente, del caricatore e del proprietario della merce per l’ipotesi di violazione da parte del conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale (commi 3 e 4) e, in particolare “delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: articolo 61 (sagoma limite), articolo 62 (massa limite), articolo 142 (limiti di velocità), articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli), articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo, articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).”