Attraverso il Decreto Direttoriale del 22 settembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto una revisione complessiva delle norme attuative del D.M. n. 198 del 2 agosto 2005 relative ai titoli autorizzativi internazionali per l’autotrasporto merci, con particolare riferimento ai permessi CEMT autotrasporto.
L’intervento normativo si colloca nel contesto della progressiva digitalizzazione delle procedure amministrative e anticipa il passaggio ai supporti digitali per la gestione delle licenze CEMT. La riforma sostituisce il precedente quadro regolatorio del 2013 e interessa sia il sistema dei contingenti CEMT sia quello delle autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale.
Le nuove disposizioni introducono modifiche rilevanti in relazione ai veicoli utilizzabili, ai limiti massimi di assegnazione dei titoli autorizzativi e alle modalità di controllo dell’utilizzo delle licenze, prevedendo inoltre l’adozione di un sistema telematico per la gestione dei permessi CEMT autotrasporto.
Estensione dei mezzi computabili: inclusione dei veicoli a nolo senza conducente
Una delle modifiche più significative riguarda la definizione di “disponibilità” dei veicoli aziendali ai fini della richiesta delle autorizzazioni internazionali.
Per richiedere i permessi CEMT autotrasporto e le altre autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci, le imprese possono ora conteggiare anche i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate acquisiti tramite locazione senza conducente, oltre ai mezzi detenuti in leasing o acquistati con riserva di proprietà.
La disponibilità del veicolo, quindi, non coincide più necessariamente con la proprietà esclusiva del mezzo, ma può derivare anche da altre forme contrattuali che ne consentano l’utilizzo da parte dell’impresa.
Il provvedimento chiarisce inoltre che tali disposizioni si applicano anche ai soggetti titolari di licenza per il trasporto in conto proprio o che utilizzano veicoli immatricolati per tale uso con massa superiore a 3,5 tonnellate.
Idoneità dei soggetti e sistema di “Pooling”
Il testo normativo conferma che possono accedere ai titoli autorizzativi le imprese regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli Autotrasportatori per il trasporto conto terzi, nonché i titolari di licenza per il trasporto in conto proprio.
Per quanto riguarda consorzi e cooperative a proprietà frazionata, viene introdotta la possibilità di applicare un sistema di pooling dei titoli. In sede di presentazione dell’istanza per le licenze CEMT è quindi possibile cumulare i punteggi di tutti o di parte dei soci dichiarati.
Questo meccanismo consente di migliorare il posizionamento nelle graduatorie predisposte per l’assegnazione dei permessi CEMT autotrasporto, favorendo la collaborazione tra imprese e l’accesso ai titoli autorizzativi per il trasporto internazionale.
Licenze CEMT: limiti massimi e registro digitale (logbook)
Il nuovo decreto stabilisce criteri più precisi per la conferma e l’assegnazione delle licenze CEMT per l’autotrasporto internazionale.
Per ottenere il rinnovo della licenza è necessario dimostrare di aver effettuato almeno otto trasporti nei primi undici mesi dell’anno di validità del titolo. Nel caso in cui il possesso della licenza sia inferiore all’intero periodo annuale, il numero dei viaggi richiesti viene calcolato in modo proporzionale.
La dimostrazione dell’effettivo utilizzo del titolo avviene attraverso l’inserimento dei dati relativi ai viaggi effettuati nel logbook digitale disponibile sulla piattaforma informatica dedicata. Il vettore è quindi tenuto a registrare regolarmente i trasporti effettuati all’interno del sistema.
Il decreto prevede inoltre un limite massimo di trenta autorizzazioni rinnovabili o assegnabili a ciascuna impresa durante la fase di rinnovo.
Le licenze CEMT eventualmente residue dopo la fase dei rinnovi vengono inserite in una graduatoria generale alla quale possono partecipare le imprese che non hanno ottenuto il rinnovo pur avendo una licenza attiva nell’anno in corso, nonché le aziende che dimostrano di aver effettuato almeno otto viaggi nei territori CEMT extra UE o SEE utilizzando autorizzazioni bilaterali.
Il limite massimo di licenze ottenibili in questa fase è pari a venti. Nella formazione della graduatoria viene inoltre valorizzata la sostenibilità della flotta aziendale, con il riconoscimento di punteggi aggiuntivi per i veicoli appartenenti alle classi ambientali Euro 5, Euro 6 o superiori.
La transizione telematica dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026 il rilascio e il rinnovo delle licenze CEMT avverranno tramite la piattaforma digitale dell’International Transport Forum dell’OCSE.
I permessi CEMT autotrasporto saranno quindi gestiti attraverso un portale internet dedicato e tramite l’applicazione “ECMT Licence”. In occasione dei controlli su strada, i conducenti potranno esibire il titolo autorizzativo direttamente tramite dispositivo mobile mostrando il relativo QR Code oppure presentando una stampa cartacea dello stesso codice.
La validità del viaggio potrà essere verificata dagli organi di controllo in tempo reale mediante la scansione del QR Code associato alla licenza.
Rimane tuttavia l’obbligo di conservare a bordo del veicolo, in formato cartaceo, i certificati tecnici ANNEX e la documentazione relativa ai veicoli utilizzati in locazione senza conducente.
Per agevolare il passaggio al nuovo sistema digitale è stata inoltre prevista una fase di tolleranza dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, durante la quale eventuali errori materiali non dolosi nella compilazione del logbook digitale non daranno luogo all’applicazione di sanzioni.
Autorizzazioni bilaterali e termini temporali
Per quanto riguarda le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale di merci, l’emissione dei titoli continua a essere collegata alla consistenza del parco veicoli dell’impresa, con particolare riferimento ai veicoli motori disponibili.
Il decreto individua inoltre precise scadenze per la presentazione delle domande. Il termine per il rinnovo e per la trasformazione in assegnazione fissa dei titoli bilaterali è fissato al 30 settembre, mentre il 31 ottobre rappresenta la scadenza per il rinnovo delle licenze e per la presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria CEMT.
Le istanze devono essere inviate tramite posta elettronica certificata utilizzando la modulistica ufficiale predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Doveri e procedure di conformità per i vettori
Le nuove disposizioni relative ai permessi CEMT autotrasporto richiedono alle imprese un adeguamento delle procedure organizzative e amministrative interne.
Diventa quindi prioritario effettuare un censimento accurato della flotta aziendale e delle modalità di disponibilità dei veicoli, verificando la corrispondenza tra le classi ambientali dei mezzi e i requisiti richiesti per l’assegnazione dei titoli autorizzativi.
Dal punto di vista operativo risulta inoltre fondamentale predisporre procedure interne per l’aggiornamento corretto del logbook digitale, poiché i dati inseriti nel sistema rappresenteranno il principale riferimento per i futuri rinnovi delle licenze.
Infine, il rispetto delle scadenze amministrative previste dalla normativa e l’invio delle domande tramite i canali ufficiali PEC utilizzando la modulistica ministeriale costituiscono requisiti essenziali per la validità delle istanze e per l’accesso alle graduatorie relative ai permessi CEMT autotrasporto.











