L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale il software e le istruzioni operative per la presentazione delle domande di rimborso accise gasolio relative al quarto trimestre 2025. Il periodo di riferimento riguarda i consumi effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025 e imputabili allo stesso trimestre.
L’agevolazione è rivolta ai veicoli con massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e appartenenti a una categoria ambientale Euro V o superiore.
Come segnalato da Confartigianato Trasporti, con la nota n. 846601/RU del 18 dicembre 2025 l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti per la corretta compilazione della dichiarazione.
Aggiornamento delle aliquote su gasolio e HVO
A partire dal 15 maggio 2025 le accise su gasolio e HVO sono state incrementate, con un passaggio dell’aliquota ordinaria da 617,40 euro a 632,40 euro per mille litri. Contestualmente, per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) impiegati come carburanti, è stata prevista un’aliquota ridotta pari a 617,40 euro per mille litri.
Tale riallineamento non produce effetti sugli esercenti attività di trasporto merci rientranti nell’articolo 24-ter del Testo Unico delle Accise, per i quali resta invariata l’aliquota agevolata pari a 403,22 euro per mille litri.
Importi del rimborso riconoscibile
La misura del rimborso accise gasolio, in attuazione dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, resta differenziata in funzione del carburante utilizzato e dell’aliquota applicata. Per il quarto trimestre 2025 il rimborso è pari a 229,18 euro per mille litri per il gasolio e per l’HVO che non soddisfano le condizioni previste dal D.Lgs. n. 43/2025, mentre scende a 214,18 euro per mille litri per i soli gasoli paraffinici HVO che rispettano tali requisiti o per i quali non siano disponibili informazioni complete da parte del fornitore.
La corretta imputazione degli importi nei diversi quadri della dichiarazione risulta fondamentale per l’ottenimento del beneficio.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda potrà essere presentata dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026 tramite il servizio telematico doganale E.D.I., utilizzando il software predisposto dall’Agenzia, oppure in formato cartaceo. Per l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24 dovrà essere impiegato il codice tributo 6740.
I crediti maturati con riferimento ai consumi del terzo trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione fino al 31 dicembre 2026, eventuali eccedenze non compensate potranno essere richieste a rimborso in denaro entro il 30 giugno 2027.
Per ulteriori dettagli operativi e chiarimenti sulle modalità di compilazione della dichiarazione, è possibile consultare l’informativa n. 846601/RU del 18 dicembre 2025 pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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