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Riduzione della sanzione del 30 per cento: si applica anche a violazioni legate al cronotachigrafo

Riduzione anche per violazioni legate al cronotachigrafo

Avete presente la norma estiva (nel senso introdotta lo scorso 21 agosto) che consente di ridurre le sanzioni per violazioni del codice della strada del 30% pagando entro 5 giorni dall’accertamento? Bene. Oggi la Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro ha precisato (con nota dell’11 novembre) che tale riduzione si può applicare anche alle sanzioni accertate nei controlli in azienda, sempre che il pagamento avvenga entro 5 giorni.

A quali sanzioni fa riferimento? La nota risponde espressamente facendo un elenco preciso di infrazioni:

– tempi di guida e di riposo e cronotachigrafo (Regolamento CE 561/2006 e Regolamento CEE 3821/85, sanzionate dagli artt.174 e 179 c.d.s);

– disposizioni in materia sociale nel settore trasporti su stradae specificamente l’art. 9 comma 5 del D. leg.vo n. 144/2008, con cui viene sanzionata – con un minimo di 154 euro fino a un massimo di 616 – l’impresa che non ha conservato i modelli di controllo delle assenze dei conducenti per un periodo di un anno dalla scadenza del periodo di riferimento;

– violazione di altre disposizioni legate al cronotachigrafo, non sanzionate nell’art.179 c.d.s e che, in base al comma 10 di tale articolo, vanno punite con una sanzione da 51 a 99 euro applicando l’art. 19 della Legge 727/1978. È  il caso, per esempio, dell’irregolarità commessa dall’autista nella compilazione del disco dell’apparecchio analogico.

Non scatta invece la possibilità di riduzione del 30% in tutte le altre ipotesi e quindi anche rispetto alla violazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nel D.lgvo 234/2007, in quanto non rinviano al codice della strada. Ugualmente perde il diritto all’agevolazione chi ha già chiesto la rateizzazione della sanzione amministrativa, in base all’art. 202 bis c.d.s.

Va specificato che il pagamento in forma ridotta non può essere effettuato in contanti nelle mani dell’Ispettore del Lavoro né attraverso strumenti di pagamento elettronico, ma solo attraverso il modello F23.

 

Fonte: UOMINI E TRASPORTI

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