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25 Feb 2025

Autorità di Regolazione dei Trasporti – Contributo 2025

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Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 15 maggio 2025.

 

Anche per il 2025 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per il suo funzionamento.
Nel ricordare che, in applicazione dell’art. 20 del DL 10 agosto 2023 n.104 il settore dell’autotrasporto merci è stato escluso dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell’ART - ossia che l’obbligo di dichiarazione dei dati anagrafici ed economici all’ART non sussiste per l’impresa che svolge unicamente attività di trasporto merci su strada - si specifica che qualora un’azienda svolga, oltre a tali servizi, altre attività contemplate nell'articolo n.1 della Delibera, è tenuta ad assolvere agli obblighi in essa definiti.

 

Nello specifico l’art. 1 definisce che i soggetti tenuti alla contribuzione sono quelli che esercitano una o più attività tra le seguenti:

a) gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto di merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

 

Il contributo 2025 è pari allo 0,45 per mille sul fatturato, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera, con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 3.150 euro.

 

Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 15 maggio 2025 e della restante parte entro il 31 ottobre 2025. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

 

Entro il 15 maggio 2025 i soggetti tenuti alla contribuzione, che hanno fatturati superiori a 7 milioni di euro - prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi - devono assolvere per via telematica gli obblighi di dichiarazioni all’ART dei dati anagrafici ed economici indicati nella Delibera, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.

 

La delibera ricorda che le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto e nel caso di imprese con ricavi superiori a 20 milioni di euro che abbattono la base imponibile di oltre il 20%, oltre al prospetto, va prodotta un’attestazione sottoscritta, a scelta dell’impresa, dal revisore legale dei conti, dalla società̀ di revisione legale dei conti o dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.

 

Previsto lo strumento del “ravvedimento operoso” unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede intercorsi in sede dichiarativa e semprechè non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla posizione dell’operatore economico. Quest’ultimo potrà, entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, regolarizzare gli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo degli interessi di mora.

 

Relativamente alle attività di cui al punto n) dell'elenco sopra riportato ed al significato di "attività ancillari al trasporto e alla logistica si rimanda alla lettura della circolare FIAP 77/2024 del 18 aprile 2024.

 

Fonte: FIAP

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