News

10 Set 2024

Dal 15 dicembre al via le prime iscrizioni al RENTRI

RENTRI-TRASPORTI_TRANSPORTONLINE

 

Potranno iscriversi al RENTRI anche tutti gli altri soggetti non inquadrati in un regime di ente o di impresa su base volontaria.

 

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti – RENTRI –  è stato concepito come una piattaforma telematica alimentata dai dati contenuti nei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti – di seguito più brevemente registri – e nei formulati di identificazione dei rifiuti – di seguito più brevemente FIR – di tutti gli enti e le imprese obbligate all’iscrizione, o che su base volontaria decidono di iscriversi. Gli enti e le imprese che si iscrivono al RENTRI sono denominati operatori.

 

Una delle novità introdotte dal RENTRI è la possibilità da parte degli Enti di Verifica e Controllo di accedere in tempo reale alla piattaforma telematica ed ai relativi dati in essa contenuti. Il nuovo sistema RENTRI – disciplinato dall’articolo 188bis del Testo Unico in materia Ambientale – Decreto Legislativo 152/2006 e successivi Decreti Direttoriali – si propone di cambiare radicalmente l’aspetto relativo alla gestione documentale dei rifiuti, introducendone la digitalizzazione.

 

Esso si compone di due sezioni:

-        Una sezione Anagrafica, che comprende i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni per l’esercizio delle attività professionali inerenti alla gestione dei rifiuti;

-        Una sezione Tracciabilità, che comprende le informazioni presenti nei registri e nei FIR ed i dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dei soggetti che trasportano rifiuti pericolosi.

 

Gli operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI sono:

·       Gli enti e le imprese che agiscono professionalmente, a qualunque titolo, nell’ambito della gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;

·       Gli enti e le imprese produttori di rifiuto pericoloso, indipendentemente dal numero di dipendenti e dal quantitativo prodotto;

·       Gli enti e le imprese produttori di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti e svolgono attività industriali, artigianali e di potabilizzazione delle acque e abbattimento dei fumi.

 

Per ottemperare al loro obbligo dovranno iscriversi quali operatori al sito RENTRI con le tempistiche scandite dal Decreto Ministeriale 59/2023.

 

A far data dal prossimo 15 dicembre saranno attive le prime iscrizioni al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il cui scopo, come anticipato, è quello di individuare tutti gli enti e le aziende che producono rifiuti pericolosi con l’introduzione del registro in formato digitale, monitorare, di fatto, i tempi di giacenza dei rifiuti nel loro luogo di produzione, verificare tramite l’ausilio dei FIR in formato digitale ed i meccanismi di tracciabilità collocati sui veicoli la movimentazione di rifiuti pericolosi verso gli impianti di recupero o smaltimento.

 

La tracciabilità dei rifiuti sarà operativa anche per i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese industriali, artigianali e di potabilizzazione delle acque e abbattimento dei fumi che abbiano più di 10 dipendenti. Oltre ai soggetti obbligati potranno iscriversi al RENTRI anche tutti gli altri soggetti non inquadrati in un regime di ente o di impresa su base volontaria.Tutti gli operatori potranno cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

 

Il nuovo approccio al sistema di tracciabilità dei rifiuti intimorisce molti operatori, anche in previsione dell’entrata in vigore dei nuovi modelli di registro FIR.  

 

Il nuovo registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sarà tenuto dai soggetti già individuati dall’art. 190 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006:

·       A partire dalla data di iscrizione al RENTRI (a far data dal 13 febbraio 2025 per gli operatori appartenenti al primo scaglione) in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il sistema RENTRI;

·       Sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle C.C.I.A.A. territorialmente competenti.

 

Molte sono le novità introdotte dal nuovo modello di registro, tra cui è possibile annoverare l’obbligo di trasmissione al RENTRI dei dati inseriti nel registro in formato digitale con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione (le tempistiche di compilazione del registro non hanno subito variazioni).

 

La trasmissione dei dati al RENTRI potrà essere effettuate mediante:

-        Interoperabilità tra il sistema gestionale dell’utente ed il RENTRI;

-        Servizi di supporto messi a disposizione dal sistema RENTRI.

 

Il DM 59/2023 ha definito anche il nuovo modello di Formulario di Identificazione dei Rifiuti, da compilarsi secondo le disposizioni del Decreto Direttoriale 251/2023, che entrerà in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori, indipendentemente dalla loro iscrizione al sistema RENTRI. Anche per il nuovo modello di FIR è prevista la stampa su supporto cartaceo già vidimato, dotato di codice univoco al pari del registro cronologico, dal portale RENTRI previa registrazione dell’operatore.

 

Per tutti i soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI è prevista la possibilità di registrarsi nella sezione “Produttori di rifiuti non iscritti”, per poter emettere i propri FIR in formato digitale. La vidimazione dei FIR, difatti, avverrà esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli operatori.

 

La compilazione dei nuovi FIR, invece, potrà essere effettuata tramite i propri sistemi gestionali, i servizi di supporto messi a disposizione del RENTRI, oppure manualmente. Resta fermo che i nuovi FIR potranno essere emessi e compilati a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

 

Il ritorno della copia di pertinenza del produttore con le indicazioni fornite dall’impianto (ex IV copia) potrà avvenire, a cura del trasportatore con una delle seguenti modalità:

·       Mediante consegna diretta;

·       Mediante posta elettronica certificata;

·       Mediante servizi specifici resi disponibili dal sistema RENTRI.

 

A far data dal 13 febbraio 2026 per tutti gli operatori RENTRI il FIR cartaceo lascerà definitivamente posto alla sua versione digitalizzata. Tutti i soggetti che non sono obbligati ad iscriversi al RENTRI, invece, continueranno ad utilizzare la versione cartacea del nuovo FIR anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026; in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire la copia cartacea vidimata digitalmente.

 

Le novità a cui gli operatori dell’intera filiera di gestione dei rifiuti andranno in contro saranno molteplici e coinvolgeranno l’intera gestione documentale, costoro, tuttavia, non devono lasciarsi intimidire dal nuovo modus operandi scandito dal RENTRI, ma farsi trovare preparati sfruttando al massimo le potenzialità del periodo transitorio, con idonea formazione e prendendo confidenza con i nuovi modelli già presenti nell’area DEMO del RENTRI.

 

Fonte: EUROMERCI

Verizon Connect
Grimaldi Group
sogedim
C2A
SP TRANS
Aziende Green su Transportonline
TN Trasporto Notizie