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23 Mag 2024

Targhe prova: ulteriori chiarimenti da MIT

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La circolare n. 12666 del 2 maggio 2024, emessa dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina del rilascio delle targhe prova. Questa disciplina riguarda la circolazione di prova di veicoli per scopi tecnici, sperimentali, costruttivi, dimostrativi, di trasferimento o di vendita.

 

La circolare specifica che le targhe prova possono essere richieste da diverse categorie di soggetti, tra cui le aziende che si occupano del trasferimento di veicoli non ancora immatricolati per tratti di lunghezza non superiori a 100 km. È importante sottolineare che questa limitazione dei 100 km riguarda solo le aziende che svolgono attività di trasferimento dei veicoli. L'elenco dei soggetti autorizzati al rilascio delle targhe prova è definito in modo tassativo, senza possibilità di deroghe.

 

La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non può essere ceduta. Ciò significa che l'autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzate solo dal soggetto intestatario. Nel caso delle persone giuridiche, la titolarità spetta all'azienda stessa, non alla persona fisica che ne rappresenta gli interessi. Nelle imprese individuali, invece, la titolarità spetta all'imprenditore individuale.

 

Per quanto riguarda il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, il nuovo Regolamento prevede una autorizzazione ogni 5 dipendenti, considerando sia i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, sia i collaboratori con contratto di agenzia di durata non inferiore a 12 mesi. Se il numero totale dei dipendenti e collaboratori è inferiore a 5, viene comunque rilasciata 1 autorizzazione. Il numero massimo di autorizzazioni che un'impresa può possedere è 100. Questo limite è in vigore dal 29 febbraio 2024, quindi non vengono più rilasciate nuove autorizzazioni o rinnovate autorizzazioni esistenti che superano questo limite.

 

Nel calcolo dei dipendenti e collaboratori, si tiene conto anche di quelli occupati nelle articolazioni locali collegate, a condizione che queste non abbiano un rappresentante legale o un preposto. Se l'articolazione locale collegata ha un rappresentante legale o un preposto, si considerano solo gli addetti ivi occupati. Questo significa che il limite massimo di 100 autorizzazioni si applica a ciascuna sede principale, ciascuna sede secondaria (e relative unità locali collegate) e ciascuna unità locale con un rappresentante legale o un preposto. Tuttavia, le autorizzazioni possono essere utilizzate anche per situazioni impreviste o straordinarie nelle altre unità locali o sedi dell'azienda, purché le autorizzazioni siano riconducibili alla stessa persona giuridica.

 

La circolare fornisce anche definizioni chiare dei collaboratori con contratto di agenzia e dei dipendenti. I collaboratori con contratto di agenzia sono le persone fisiche che, nella zona assegnata, promuovono la conclusione di contratti di vendita per conto dell'azienda stessa e su provvigione. Se i collaboratori con contratto di agenzia hanno un'organizzazione imprenditoriale propria, possono assumere dipendenti. Il contratto di agenzia deve avere una durata minima di 12 mesi. I dipendenti sono le persone fisiche che svolgono la propria attività sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato. Questa definizione include anche i collaboratori familiari (nelle imprese familiari), i soci lavoratori (nelle società di persone) e i soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice o per azione).

 

Per quanto riguarda il regime transitorio, tutte le autorizzazioni in scadenza dal 29 febbraio 2024 vengono rinnovate solo se l'operatore non supera il numero massimo di autorizzazioni basato sul numero di dipendenti e collaboratori impiegati. Ad esempio, se un operatore ha 15 autorizzazioni valide e può ottenerne solo 10 in base al numero di dipendenti e collaboratori, le 5 autorizzazioni eccedenti vengono revocate man mano che scadono. L'operatore è tenuto a restituire le autorizzazioni revocate all'Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC), anche tramite uno studio di consulenza. Tuttavia, in qualsiasi momento, l'operatore può restituire volontariamente le autorizzazioni in eccesso. In tal caso, l'UMC revoca le autorizzazioni restituite.

 

Le autorizzazioni hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro 6 mesi dalla scadenza. È vietato utilizzare un'autorizzazione scaduta, anche se non sono ancora trascorsi 6 mesi dalla sua scadenza.

 

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorda che l'autorizzazione può essere utilizzata per un solo veicolo alla volta e deve essere portata a bordo dello stesso. Il legale rappresentante o il preposto dell'azienda titolare dell'autorizzazione deve essere presente sul veicolo con la targa prova. In alternativa, può essere presente un dipendente o un collaboratore che partecipi stabilmente all'attività sulla base di un contratto di agenzia di almeno 12 mesi, munito di una delega rilasciata dal rappresentante legale dell'azienda. Gli autoveicoli e i rimorchi nuovi di fabbrica muniti di targa prova possono trasportare un carico utile di proprietà delle fabbriche al posto della zavorra. I commissionari e gli agenti di vendita possono utilizzare l'autorizzazione per la circolazione di veicoli usati, compresi quelli presi in permuta, ma solo per gli scopi previsti per la targa prova.

 

Fonte: ASSOTIR

 

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