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29 Feb 2024
VENEZIA - Grande interesse e partecipazione al convegno organizzato ieri, 28 febbraio, da Assosped Venezia e Anasped a Marghera, incentrato sull’introduzione del CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism, cioè il Regolamento dell’Unione Europea relativo ai dazi doganali ambientali sui prodotti con elevate emissioni di gas serra importati nell'Unione Europea. Oltre 60 persone in presenza e altrettante collegate on line hanno seguito l’evento a conferma del grande interesse di tutti gli spedizionieri doganali per l'applicazione di questo nuovo dazio ambientale.
Il tema è stato introdotto dagli interventi di Andrea Scarpa Presidente Assosped Venezia, Marco Corda Presidente Associazione Spedizionieri Doganali Venezia, Massimo De Gregorio Presidente ANASPED e di Franco Letrari Direttore Interregionale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Veneto e Friuli VeneziaGiulia.
L’approfondimento e l’analisi dei rischi, ma anche delle opportunità per gli spedizionieri doganali è stato svolto con estrema chiarezza dall’avvocato Sara Armella dello studio legale Armella & Associati e autrice tra le numerose pubblicazioni della monografia, Diritto Doganale dell’Unione Europea”.
Il presidente di Assosped Venezia Andrea Scarpa commenta: “Oltre 100 persone oggi per seguire un tema che per noi doganalisti è cruciale e lo diventa sempre di più man mano che ci avvicineremo al 2026 quando la norma sarà pienamente operativa. Lì i nodi verranno tutti al pettine, adesso siamo in una fase transitoria però come è emerso oggi, è una norma da approcciare con grande attenzione: farsi carico di rischi così imponderabili, come occuparci di stabilire la quantità di emissioni dirette e indirette che sono correlate alla produzione di un bene di cui seguiamo la importazione è fonte di molte preoccupazioni. Noi siamo doganalisti non possiamo entrare nel merito di quello che i produttori ci dichiarano rispetto a quanto immettono nell’atmosfera per produrre, ad esempio una penna. E quindi, se si vogliono fare le dichiarazioni CBAM, bisognerà avere alle spalle una solida tutela assicurativa, di contratto, altrimenti, la mia idea è che lo facciano direttamente gli importatori, noi gli daremo l’assistenza ma poi la responsabilità la dovranno assumere loro”.
Marco Corda Presidente Associazione Spedizionieri Doganali Venezia sottolinea: “E’ un tema fondamentale per i doganalisti ma anche per le imprese, perché va a toccare quelle che, come ha evidenziato bene l’avvocato Sara Armella, sono le responsabilità e i rischi che il rappresentante indiretto si trova ad affrontare. Il mio personale parere è che in caso di soggetti non residenti nell’Unione Europea e che hanno bisogno quindi della rappresentanza indiretta, il rischio che pone l’operazione allo spedizioniere doganale è un rischio non arginabile e quindi da non assumere”.
L’avvocato Sara Armella sintetizza così la questione: “In effetti dall’analisi della norma come è scritta ora, sono emersi dei profili di responsabilità soprattutto nei confronti del rappresentante indiretto di quei soggetti importatori che non sono residenti nella UE. Questo è un aspetto che deve essere cautamente considerato perché comporta l’assunzione del rischio di sanzioni amministrative che però hanno un’entità economica significativa. Abbiamo visto come cautelarsi da questo rischio: contratti di mandato, assicurazioni, scelta molto attenta degli operatori per i quali assumere la responsabilità di dichiarante CIBAM, posto che eventuali responsabilità mettono a rischio il rappresentante indiretto del soggetto non residente. Detto questo è giusto però sottolineare che questa è una grande svolta dal punto di vista della sostenibilità ambientale, l’idea di andare a penalizzare le produzioni inquinanti che danneggiano tutti noi, è un aspetto sicuramente positivo. Dal punto di vista professionale, può essere anche un’opportunità, qualcuno lo ha detto, perché le aziende importatrici sono impreparate di fronte a questo nuovo adempimento, e la capacità e l’esperienza degli spedizionieri è certamente fondamentale”.
In conclusione, il dibattito tra gli operatori presenti ha evidenziato bene quello che è ritenuto il punto chiave della questione: la responsabilità che ci si assume nel essere dichiarante CBAM: innanzitutto la corretta identificazione delle merci soggette al regolamento CBAM, cosa non così semplice come potrebbe apparire ad un osservatore esterno, la seconda la difficoltà se non la impossibilità di avere certezza sulla bontà delle dichiarazioni che attestano le quantità di emissioni dirette e indirette legate alla produzione del bene oggetto dell’importazione. Una questione di non facile soluzione che coinvolge non solo gli importatori, ma gli stessi produttori dei beni, spesso restii a divulgare dati attraverso i quali pensano sia possibile risalire ad aspetti critici o comunque riservati dei loro processi di lavorazione.