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21 Feb 2024
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, è stata pubblicata la Delibera 194/2023 con la quale l'ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti ha ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo, relativo all'anno 2024, richiesto per il suo funzionamento. Contributo che, come noto, è dovuto dalle Imprese di specifici settori ricadenti tra le competenze dell'Autorità - come elencati nell'articolo 1 del provvedimento - dai quali, di recente, è stato escluso l'Autotrasporto di merci su strada.
Il settori di competenza dell'Ente assoggettati a contribuzione
Dalla lettura del documento emergono alcune novità, tra le quali l'inserimento nell'elenco dei settori di competenza dell'Ente - vedere il sottoriportato articolo 1) del documento - dei servizi di spedizione con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada (lettera m), e dei servizi ancillari al trasporto nonchè alla logistica (lettera n):
Articolo 1
a) gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni)
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica)
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie)
e) operazioni e servizi portuali
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato
g) servizio taxi
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto di merci su strada
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Per il 2024, il contributo è pari allo 0,5 per mille sul fatturato, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera, con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 2.500 euro (imponibile di 5 mln di Euro).
L'onere della dichiarazione e del versamento
Il versamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 30 aprile 2024 e della restante parte entro il 31 ottobre 2024. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Entro il 30 aprile 2024 i soggetti tenuti alla contribuzione, che hanno fatturati superiori a 5 milioni di euro - prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi - devono assolvere all'onere della dichiarazione all'ART - per via telematica - dei dati anagrafici ed economici indicati nella Delibera, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per quanto concerne le esclusioni dalla base imponibile delle componenti del fatturato, queste dovranno essere dettagliate in un apposito prospetto. Per le imprese con ricavi superiori a 10 milioni di euro, che scomputano dalla base imponibile oltre il 20% del loro valore, oltre al prospetto, dovrà essere prodotta un’attestazione sottoscritta dal revisore legale dei conti ovvero dalla società̀ di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.
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Si specifica che è in corso da parte di FIAP una valutazione più approfondita in merito al significato ed alla reale portata di quanto indicato nelle lettere m) ed n) dell'articolo 1). In tal senso, FIAP, auspica maggiore chiarezza nelle definizioni nell'ambito della prossima pubblicazione della "Determina" a cura dell'Autorità.
Si invitano, in ogni caso e fin da ora, le Imprese alla lettura puntuale della delibera, e ad avviare un processo di verifica della propria attività e del fatturato in relazione al metodo di calcolo del contributo, tenendo conto dell'esclusione delle specifiche attività di "autotrasporto di merci su strada".
Fonte: FIAP