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28 Set 2023
Il 13 settembre 2023 è entrato in vigore il Decreto-legge del 12 settembre 2023 n. 121 relativo alle “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale”.
Per assicurare l’esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 10 novembre 2020 in causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 in causa C-573/2019, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvederanno, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all’aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario le relative disposizioni attuative.
In attesa dell’attuazione di tale aggiornamento, le Regioni summenzionate possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5, esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. Questa limitazione si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti in cui sia presente un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.
A partire dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria Euro 5 è inserita nei piani della qualità dell’aria di Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, che devono adottare i relativi provvedimenti attuativi.
Fonte: ASSOTIR