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17 Lug 2023
Si informa che dal 18 luglio entrerà in vigore l’Accordo Italia-Turchia firmato il 5 luglio dello scorso anno, che prevede il reciproco riconoscimento delle patenti di guida e la loro conversione.
A partire da tale data, quindi, gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) accetteranno e valuteranno le richieste di conversione di patenti di guida turche.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione, con circolare prot. 20483 del 5 luglio scorso, ha fornito le prime informazioni utili per la conversione delle patenti turche, specificando che gli allegati tecnici necessari le operazioni di conversione (Tabelle di equipollenza; l'elenco dei Modelli di patenti di guida; il modello su cui deve essere redatto il Certificato che deve essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica turca) saranno trasmessi agli UMC e DGT, corredati dalle relative istruzioni operative, con successiva comunicazione.
Tra i primi chiarimenti forniti dal MIT sull’Accordo, si segnalano i seguenti:
1. la patente di guida turca, per essere considerata valida ai fini della conversione, deve essere in corso di validità;
2. il titolare della patente di guida turca:
- può richiedere la conversione, solo se è residente in Italia da meno di 6 anni;
- deve presentare la certificazione medica per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- deve aver compiuto l’età prevista dalla normativa italiana per la categoria richiesta.
3. gli UMC dovranno sempre richiedere all’interessato (o suo delegato) di presentare -oltre alla documentazione di rito prevista per la domanda di conversione- anche:
- la traduzione ufficiale della patente di guida turca;
- il Certificato rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche- consolari turche (rilasciato indifferentemente dagli uffici di Roma o Milano), redatto sullo specifico modello che verrà comunicato agli UMC con successive istruzioni. Gli UMC potranno sempre rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche turche, ove sorgano dubbi circa la validità, l’autenticità della patente di guida di cui è richiesta alla conversione oppure circa i dati in essa riportati.
Il testo della Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione, della quale si raccomanda la lettura puntuale per ogni opportuno approfondimento, è disponibile in allegato.
Ulteriori dettagli e approfondimenti sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al seguente link: https://www.mit.gov.it/normativa/circolare-protocollo-20483-del-572023
Fonte: FIAP