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30 Mar 2023

Rimborso gasolio: attivo il software per il primo trimestre 2023

RIMBORSO_GASOLIO_AUTOTRASPORTO_TRANSPORTONLINE

 

Lo rende noto l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

Con riferimento all’agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023.

 

I. Disponibilità del software ed Ufficio competente alla ricezione

 

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2023) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2023.

 

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., per le cui modalità di utilizzo si rinvia al paragrafo V, si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate(1) .

 

Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni

1. per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;

2. per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa; al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si rinvia all’elenco pubblicato al seguente link(2) ;

3. per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ciascun esercente comunitario identifica l’Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella allegata(3) .

 

II. Importo rimborsabile

 

Per effetto del venir meno delle misure di rideterminazione a carattere temporaneo succedutesi nel corso dell’anno 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante prevista dall’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/95 è ripristinata in euro 617,40 per mille litri.

 

Tenuto conto di quanto sopra e del consolidamento del beneficio fiscale di cui trattasi nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ad opera dell’art. 4-ter, comma 1, lett. f), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

 

III. Aventi diritto, modalità di fruizione del rimborso e documentazione giustificativa dei consumi

 

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per: 1. l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: (a) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; (b) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; (c) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada. 2. l’attività di trasporto di persone svolta da:(a) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; (b) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; (c) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; (d) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 3. l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Leggi tutta la notizia

 

Fonte: ADM

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