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21 Ott 2022
La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DG MOVE) aveva fornito nei mesi scorsi, alcuni chiarimenti riguardo l’obbligo imposto ai camion e ai relativi autisti impegnati in un trasporto internazionale di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa, una volta trascorse le otto settimane dall’inizio del servizio, così come previsto dal Regolamento UE 1055/2020 che ha modificato il Regolamento 1071/2009. In tale occasione, la Direzione Generale aveva indicato la tipologia dei mezzi che rientravano nel campo di applicazione dell’art. 5 del Regolamento stesso, ed in particolare, i veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento ed i rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada; e come tali siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati a essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa. Questa norma, invece, non trova applicazione nei seguenti casi:
– per veicoli a motore o insiemi di veicoli, nel caso di trasportatori di merci su strada, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
– per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
– per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
La Commissione europea ha aggiornato, recentemente, in modo differente queste raccomandazioni, precisando che l’obbligo di rientro ogni otto settimane non riguarda i rimorchi e i semirimorchi. Nell’ultima versione delle linee guida dedicate all’applicazione del Pacchetto Mobilità, la Commissione fornisce la risposta, qui sotto riportata, all’interrogativo su quali siano i veicoli rientranti nella norma in questione:
“autoveicoli o insiemi di veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento e che sono a disposizione degli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/ 2009 e come tali sono registrati o messi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita”
Pertanto, appare evidente che il Regolamento comunitario in esame esclude dall’obbligo i veicoli rimorchiati, al contrario della prima versione in cui, invece, erano compresi nel vincolo in questione.
Fonte: ASSOTIR