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20 Giu 2022
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio è stato – finalmente – pubblicato il D.L. n. 50, contenente, oltre che l’insieme delle “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” che il Governo ha inteso adottare per far fronte a queste ennesime gravissime crisi che rischiano di far abortire sul nascere il tentativo di ripresa economica italiana, dopo i bui anni del COVID 19, anche e soprattutto la misura attesa dai trasportatori che, avendo in disponibilità veicoli Euro 5 ed Euro 6, erano sostanzialmente state ignorate dall’operazione di diminuzione generalizzata delle accise sul gasolio adottata dal Governo e poi ulteriormente prorogata.
Anzi, per la precisione esse erano state danneggiate, in quanto alla riduzione delle accise aveva corrisposto il congelamento del recupero di cui godono le imprese che utilizzano tali veicoli – ambientalmente più puliti – nelle proprie attività.
Come si ricorderà, alle proteste levatesi dalla categoria aveva fatto seguito la decisione di riservare l’intero fondo straordinario di 500 milioni di euro a sostegno di tali imprese, consentendo loro di godere di una effettiva riduzione del costo del gasolio come, le imprese con veicoli più anziani che già n beneficiavano della riduzione delle accise, avevano invece potuto fare grazie alla riduzione delle accise alla pompa.
Il Decreto legge, che i nostri lettori possono trovare e scaricare dalla sezione Normative del sito, contiene, all’articolo 3, l’indicazione che
” Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, é riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto“.
Il D.L. n.50/2022 stabilisce inoltre alcuni importanti punti d principio:
- Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Il credito d’imposta é cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Da ultimo, è importante sottolineare che, a differenza delle versioni circolate finora, nel testo del D.L. non si fa più cenno alla previsione della fruibilità del ristoro unicamente all’interno degli strettissimi paletti del cosiddetto “de minimis” (che per i trasportatori significa la possibilità di fruire di aiuti non superiori ai 100.000 euro nel triennio), ma che si prevede semplicemente che ” Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità’ sostenibili“
Ciò significa che, al ristoro si applicheranno le normative varate dalla UE con il nuovo Quadro Temporaneo avente come base giuridica l’articolo 107 (2)(b) e (3)(b), che garantisce sia aiuti per porre rimedi ai danni cagionati direttamente dall’invasione russa dell’Ucraina, e per esplicita ammissione della Commissione Europea, anche ad alcuni effetti diretti delle sanzioni economiche imposte o delle contromisure che possono compromettere la capacità dell’impresa di esercitare in tutto o in parte la sua attività economica, sia aiuti destinati a porre rimedio al grave ed eccezionale turbamento dell’economia europea causato dalle conseguenze della guerra ucraina.
Gli Stati membri, in forza del nuovo Quadro Temporaneo, adottato il 23 marzo 2022, potranno garantire liquidità e accesso ai finanziamenti alle imprese volti ad attenuare la carenza di liquidità causata direttamente o indirettamente dagli eventi attuali ed eccezionali dell’aggressione militare russa contro l’Ucraina.
Gli Stati membri devono notificare tali misure di aiuto, che la Commissione valuterà ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (v. § 35).
Infine, la Commissione ha previsto un ultimo strumento, tra i più importanti e più ambiti dalle imprese, a cui offre la possibilità di un sostegno temporaneo volto ad alleviare gli aumenti eccezionalmente forti del prezzo del gas e dell’elettricità, che le imprese potrebbero non essere in grado di trasferire o di adattarsi a breve termine.
La Commissione considererà tali aiuti di Stato, che possono essere concessi sotto qualsiasi forma (ad esempio sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie), compatibili con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché il valore nominale totale di tale aiuto rimanga inferiore alle intensità di aiuto e ai massimali di aiuto applicabili.
Ora occorrerà attendere che il Governo, ottenuto l’ok della UE indichi, attraverso l’Agenzia delle Dogane, il codice tributo con cui sarà possibile operare la compensazione tramite F24.
Fonte: ASSOTIR