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30 Mag 2022
La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DGMOVE) ha emanato una serie di chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’art.5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE 1071/2009, recentemente modificato dal Regolamento UE 2020/1055, riguardante le regole da seguire sul ritorno del veicolo nello stato membro di stabilimento.
I chiarimenti, riguardanti il Regolamento sopracitato che rientra nei provvedimenti di riforma della normativa europea in materia di autotrasporto, facenti parte del cosiddetto Pacchetto Mobilità I, sono disponibili in lingua italiana ed in allegato alla presente news.
La prima questione affrontata dal documento riguarda la tipologia dei veicoli rientranti nel campo di applicazione dell’art.5, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento CE 1071/2009; a tale proposito la DG MOVE ritiene che la norma si applichi:
• Ai veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato Membro di stabilimento.
• Ai rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada ai sensi dell’articolo 5, lettere e) e g), del regolamento (CE) n. 1071/2009 e come tali sono immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
In merito alle esenzioni la DGMOVE sottolinea come la norma non si applica nei seguenti casi:
• nel caso di trasportatori di merci su strada, di veicoli a motore o di insiemi di veicoli, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
• veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
• veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.
Il secondo tema affrontato riguarda il luogo dove il veicolo debba ritornare dopo aver svolto il periodo fuori lo stato di stabilimento:
La DGMOVE sottolinea come il veicolo dovrebbe tornare in uno dei centri operativi dello Stato membro di stabilimento dell’impresa che dispone del veicolo stesso e che per Stato membro di stabilimento va inteso quello Stato in cui l’impresa è stabilita, indipendentemente dal fatto che il suo gestore dei trasporti provenga da un altro Paese.
Il veicolo, inoltre, può tornare ogni volta allo stesso centro operativo o a un centro operativo diverso nello Stato membro in cui è stabilita l’impresa.
La DGMOVE stabilisce anche quando il requisito non è soddisfatto, ovvero quando i veicoli tornano a succursali o filiazioni in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento.
Nel documento, inoltre, la Direzione Generale chiarisce anche per quanto tempo debba stare il veicolo una volta rientrato nello Stato membro di stabilimento e come deve tornare.
In merito alla prima questione la DGMOVE sottolinea come il Regolamento 1055/2020 non specifichi il periodo di tempo per il quale il veicolo debba tornare nello Stato membro di stabilimento; Ciò comporta che lo stesso veicolo può rientrare presso lo stabilimento dell’impresa per un periodo di tempo che può essere di breve durata e a condizione che siano rispettate le norme sui tempi di guida di cui al regolamento (CE) n. 561/2006. Tra le raccomandazioni fornite, la DGMOVE sottolinea come il ciclo dei ritorni del veicolo dovrebbe preferibilmente essere sincronizzato con l’obbligo per l’impresa di trasporto, di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, di organizzare le proprie operazioni in modo da consentire al conducente di tornare a casa almeno ogni quattro settimane, in modo che entrambi gli obblighi possano essere adempiuti attraverso il ritorno del conducente insieme al veicolo al più tardi ogni secondo ciclo di quattro settimane.
Quanto al come il veicolo debba rientrare la DGMOVE risponde che il regolamento non specifica come il veicolo deve tornare. Può quindi tornare con qualsiasi altro mezzo di trasporto come treno, traghetto, etc.
Rispetto alle modalità di calcolo del periodo delle 8 settimane (periodo massimo entro il quale il veicolo deve rientrare nello stato membro di stabilimento) la DGMOVE chiarisce che il veicolo dovrebbe essere restituito a uno dei centri operativi dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento almeno otto settimane dopo aver lasciato tale Stato membro.
Secondo le norme dell’UE sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, il periodo complessivo di 8 settimane di cui trattasi decorre dalle ore 0:00 del giorno successivo all’uscita del veicolo dallo Stato membro di stabilimento e termina alla fine dello stesso giorno dell’ottava settimana successiva5. Il veicolo dovrebbe pertanto tornare a tale centro operativo o a qualsiasi altro centro operativo dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento, al più tardi alle ore 23:59 dello stesso giorno della settimana, 8 settimane dopo. Ad esempio, se il veicolo lascia lo Stato membro di stabilimento in qualsiasi momento martedì 29 marzo 2022, dovrebbe tornare in qualsiasi centro operativo dell’impresa nel suo Stato membro di stabilimento al più tardi alla fine (h 23:59) di mercoledì 25 maggio 2022.
In relazione a come vengono presi in considerazione i giorni festivi ed i fine settimana per quanto riguarda il calcolo del periodo di 8 settimane, nel documento in questione viene chiarito che Secondo le norme dell’UE sul calcolo dei periodi, delle date e dei termini, se l’ultimo giorno di un periodo espresso in settimane è un giorno festivo, domenica o sabato, il periodo termina con la scadenza dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo. Dato che l’obbligo riguarda la riconsegna del veicolo nello Stato membro di stabilimento, sono pertinenti solo i giorni festivi in tale Stato membro. Di conseguenza, se il veicolo lascia la centrale operativa in qualsiasi momento venerdì 25 marzo 2022, il periodo di 8 settimane terminerà sabato 21 maggio 2022. Tuttavia, poiché l’ultimo giorno di tale termine è un sabato, il periodo è considerato terminare alle h 23:59 del giorno lavorativo successivo, vale a dire lunedì 23 maggio 2022.
La parte finale del documento si concentra, infine, sulle operazioni che l’impresa deve dimostrare di aver effettuato ai fini dell’adempimento del proprio obbligo di controllo. In questo caso la DGMOVE sottolinea come Le imprese di trasporto sono tenute a fornire prove evidenti del fatto che i veicoli a loro disposizione ritornano in uno dei centri operativi del loro Stato membro di stabilimento almeno entro otto settimane dall’uscita dallo Stato membro.
Dovrebbero essere in grado di utilizzare qualsiasi prova per dimostrare la conformità a tale requisito.
La valutazione delle prove è effettuata dalle autorità di controllo dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa, sotto il controllo delle autorità giudiziarie competenti.
In pratica, le imprese possono presentare, su richiesta delle autorità, qualsiasi documento che dimostri l’ubicazione del veicolo nel luogo di stabilimento nelle ultime 8 settimane e/o ogni 8 settimane. Tali documenti possono essere, ad esempio, le registrazioni del tachigrafo o i registri di servizio dei conducenti o le lettere di vettura.
In merito alla possibilità di utilizzare i dati del tachigrafo come strumento di prova per dimostrare che il veicolo sia stato ricondotto presso lo Stato membro di stabilimento entro le 8 settimane successive dalla sua partenza verso un altro Stato, nel documento la DGMOVE sottolinea fornisce parere positivo a tale ipotesi e sottolinea come i dati del tachigrafo possono essere ulteriormente utilizzati per dimostrare che il veicolo è stato restituito a uno dei centri operativi dell’impresa in tale Stato membro. Il controllo dei tachigrafi può avvenire durante i controlli su strada o i controlli nei locali dell’impresa ed è un modo affidabile ed efficace per dimostrare la conformità alla norma sulla riconsegna del veicolo. In caso di controllo su strada, l’impresa dovrebbe sempre avere la possibilità di dimostrare il rispetto dell’obbligo in una fase successiva attraverso documenti e prove disponibili nei locali dell’impresa.
In merito, infine, a come dovrebbe svolgersi la cooperazione tra gli Stati Membri, la DGMOVE specifica che qualora i dati disponibili nel veicolo o presso il conducente non siano sufficienti a certificare la conformità o la non conformità alle disposizioni della norma sul controllo del ritorno del veicolo, della restituzione del veicolo, l’obbligo dovrebbe avvenire attraverso la cooperazione tra l’autorità di controllo di uno Stato membro in cui l’impresa è attiva e le autorità competenti del comitato membro in cui l’impresa è stabilita è stabilito. Infatti, le autorità competenti degli Stati membri hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, di cooperare strettamente e di prestarsi rapidamente assistenza reciproca e qualsiasi altra informazione pertinente al fine di facilitare l’attuazione e l’applicazione di tale regolamento. Le autorità competenti di ogni Stato membro devono in particolare rispondere alle richieste di informazioni presentate da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri ed effettuare controlli, ispezioni e indagini in merito al rispetto, da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio, dell’obbligo di uno stabilimento effettivo e stabile in uno Stato membro, anche per quanto riguarda la restituzione del veicolo. Tale cooperazione amministrativa e assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri è attuata attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/20128.
Fonte: ASSOTIR