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26 Apr 2022
Entro la data del 30 aprile 2022 le imprese facenti parte del settore trasporti che, nel corso dell’annualità 2021, abbiano registrato un consumo di energia superiore ai 1.000 t.e.p. (tonnellate equivalenti di petrolio), dovranno provvedere alla nomina dell’Energy Manager, così come previsto dall’art.19 della Legge 10/1991.
In tale obbligo rientrano anche le imprese di autotrasporto che nel corso del 2021 hanno registrato consumi superiori ad 1.160.000 litri di gasolio.
Infatti:
Le nomine dell’Energy Manager dovranno essere inviate al FIRE tramite la piattaforma NEMO raggiungibile al seguente link : https://nemo.fire-italia.org/site al quale l’impresa potrà accedere con le credenziali rilasciate dal FIRE stesso.
Trattandosi di una nuova piattaforma, il sito specifica che gli iscritti a quella precedente che a suo tempo avevamo indicato ai nostri lettori, devono prima effettuare una richiesta di reset password all’indirizzo: https://nemo.fire-italia.org/site/forgot-password
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle linee guida all’indirizzohttp://em.fire-italia.org/linee-guida-nomina-em dove è possibile scaricare un foglio Excel per la prevalutazione dei consumi energetici.
Ricordiamo anche che sono confermati i contenuti della Circolare MISE del 18 dicembre 2014, tra i quali segnaliamo:
- (punto 9 della circolare) La valutazione dei consumi per la verifica di cui al punto 1 della presente nota va riferita all’energia consumata per la produzione di beni (semilavorati, manufatti ecc.) o per la prestazione di servizi (trasporto di persone o merci, illuminazione, climatizzazione ambienti, fornitura di energia elettrica, ecc.), indipendentemente dal fatto che detti beni e servizi vengano utilizzati in proprio o destinati a terzi. Tale valutazione va riferita ai consumi globali del soggetto, cumulando quelli relativi alle diverse fonti ed ai diversi usi per tutti i Centri di consumo del soggetto stesso, come definiti al punto 12;
- (punto 11 della circolare) Si precisa che nel caso di trasporto o distribuzione di un vettore energetico (gas naturale, gasolio, ecc.), i consumi energetici sono esclusivamente quelli impegnati per il trasporto e la distribuzione stessi; ad esempio, nel caso di trasporto di gasolio mediante autobotte va considerato il combustibile consumato dall’autobotte, mentre non va considerato il contenuto energetico del combustibile trasportato per essere venduto; nel caso di distribuzione di gas naturale vanno considerati i soli consumi relativi al servizio di distribuzione (riscaldamento prima della laminazione, pompaggio, ecc.) e non il contenuto energetico del gas naturale distribuito. Analogamente nel caso di raffinazione di idrocarburi i consumi energetici vanno riferiti alla sola energia impegnata nel processo di raffinazione;
- (punto 18) pur non essendo richiesti specifici requisiti la circolare sottolinea che “Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo”.
Si fa presente, inoltre, che eventuali errori commessi nella compilazione del modello non saranno sanzionati, fatti salvi i casi di dichiarazioni false o mendaci, a condizione che la nomina sia stata inviata alla FIRE con la procedura prima descritta entro il 30 aprile prossimo.
Infine, facciamo presente che la violazione dell’obbligo di comunicazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164,56 euro a 51.645,58 euro, mentre l’invio tardivo della nomina non sana l’irregolarità ma potrà essere considerato per applicare una sanzione compresa tra il minimo ed il massimo previsto.
Fonte: ASSOTIR