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14 Feb 2022
La Direzione Generale della Motorizzazione per i Servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, con circolare ministeriale n.3854 dell’8 febbraio scorso, ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disciplina da seguire per i corsi CQC (DM 30 luglio 2021 e Manuale CQC) ed ha rilasciato le prime FAQ a ben 17 quesiti.
Rinviando i lettori ad una attenta lettura della circolare in oggetto, facciamo presente che tanto i chiarimenti, quanto le FAQ, si concentrano sostanzialmente sui corsi CQC di qualificazione iniziale mentre per quanto concerne quelli riguardanti la formazione periodica sottolineiamo che:
> Viene confermato che il modulo delle assenze può essere firmato sia dal responsabile del corso che dal docente a lui delegato e che qualora non si verifichi alcuna assenza da parte dei discenti non dovrà essere inviata alcuna comunicazione (risposta 5);
> Sono precisati con chiarezza quali sono i database dei quiz di riferimento per gli esami di revisione delle CQC scadute di validità da più di tre anni, per il ripristino e per l’azzeramento dei punti delle stesse (risposte 1,2,3);
> Le 10 ore di Formazione a Distanza (FAD) per allievo, nei corsi di rinnovo quinquennale CQC, sono effettuabili fino al 31 marzo 2022 (data dell’attuale cessazione dello stato di emergenza nazionale) (risposta 13);
> È stata ribadita l’impossibilità di frazionare le lezioni in parti inferiori all’ora completa (risposta 14);
> È stato precisato che qualora l’allievo si assentasse durante una lezione in corso, sono contate solamente come frequentate le ore seguite in precedenza e non quella in corso (risposta 15).
Fonte: ASSOTIR