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20 Set 2021
Con decreto del 19 luglio 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha apportato alcune modifiche al decreto 6 aprile 1998 in materia di pesi e dimensioni dei veicoli pesanti alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1242 e della decisione UE 2019/284.
Nel provvedimento viene introdotta la definizione di veicolo ad emissioni zero inteso come “veicolo pesante privo di motore a combustione interna o con un motore a combustione interna le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 595/2009 e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/kWh, oppure le cui emissioni, determinate conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e relative misure di attuazione, siano inferiori a 1 g CO2/km”.
Entrando più nello specifico del decreto, lo stesso stabilisce che dalla data del 1° settembre 2020 i veicoli o i veicoli combinati, al fine di migliorare l’efficienza energetica nonché la sicurezza stradale, possono superare le lunghezze massime consentite purché la loro cabina fornisca prestazioni aerodinamiche, efficienza energetica e prestazioni di sicurezza superiori.
In ogni caso, ogni veicolo con queste caratteristiche deve potersi iscrivere in una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 metri ed i superamenti della lunghezza massima non devono comportare un aumento della capacità di carico dei veicoli.
Sempre in riferimento ai veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, l’art. 10 bis del decreto modifica in parte quanto previsto dall’allegato 1 del DM del 6 aprile 2018 stabilendo che il peso massimo autorizzato per questa tipologia di veicoli è quello stabilito dalla tabella contenuta nell’allegato stesso, con possibilità di incrementarlo di 1 o 2 tonnellate a seconda della tipologia del tipo di alimentazione del veicolo.
Fonte: ASSOTIR