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11 Giu 2021
Sul sito istituzionale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) sono state aggiornate le FAQ per quanto riguarda le modalità per ottenere il rimborso di quanto già versato alla stessa autorità in riferimento all’annualità 2021.
Come infatti è ormai noto, al termine fissato al 30 aprile scorso le imprese di autotrasporto merci, tenute al versamento del contributo, dovevano adempiere agli obblighi dichiarativi sul portale ART e corrispondere l’acconto di 1/3 di quanto dovuto complessivamente per l’annualità 2021 ma in virtù di quanto previsto dall’art. 37 bis del cosiddetto “decreto sostegni”, tale obbligo contributo, sempre in riferimento all’annualità 2021, veniva disapplicato.
Dal momento che alla data di pubblicazione del decreto che sospendeva l’obbligo di contribuzione per il 2021, alcune imprese si sono trovate nella situazione di aver già pagato quanto da loro originariamente dovuto. Proprio per questo l’ART ha disposto la procedura di rimborso di quanto già versato dalle imprese (in acconto o in un’unica soluzione) secondo le seguenti modalità:
>> nel caso l’impresa di autotrasporto abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e 2020, l’Autorità provvederà direttamente a corrispondere il rimborso integrale di quanto già versato per l’anno 2021, comprensivo degli interessi legali;
>> qualora l’impresa di autotrasporto, per le annualità 2019 e 2020, abbia regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi ma debba ancora regolarizzare gli obblighi contributivi in tutto o in parte, l’Autorità procederà al rimborso dell’importo pagato per il 2021 comprensivo di interessi, decurtandolo tuttavia di quanto eventualmente dovuto per le annualità 2019 e 2020, inclusi gli interessi legali;
>> infine, per le imprese che debbano regolarizzare gli obblighi dichiarativi e contributivi per le annualità 2019 e/o 2020, l’Autorità rimane in attesa di ricevere le dovute dichiarazioni per poi procedere con la modalità descritta al precedente punto b).
Con riferimento alle dichiarazioni l’ART ha ricordato che:
>> per l’annualità 2019 la dichiarazione deve essere presentata utilizzando l’appositomodello sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Delibera n. 141/2018, gli operatori con un fatturato inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) non sono soggetti ad alcun obbligo dichiarativo. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it;
>> per l’annualità 2020 la dichiarazione deve essere trasmessa, entro il 29 ottobre 2021, attraverso il servizio on-line messo a disposizione dall’Autorità all’indirizzo https://secure.autorita-trasporti.it.
Fonte: ASSOTIR