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30 Apr 2021

Regno Unito, permane l’obbligo di distacco, eliminato invece il permesso al Kent

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Disposizioni sono vincolanti solamente per gli Stati che hanno espresso l’intenzione di avvalersi della deroga.

 

Con circolare n.71 del 27 aprile scorso, l’INPS è intervenuta in materia di applicazione della normativa europea sul distacco dei lavoratori (in particolare del Regolamento europeo 883/2004) per tutti coloro che, alla fine del periodo di transizione (31 dicembre scorso), esercitavano un’attività subordinata o autonoma in Gran Bretagna.

 

Ricordiamo che dal 1°gennaio scorso è entrato in vigore l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione Europea (in corso di ratifica) e Gran Bretagna, il quale in deroga alle disposizioni generali, e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”, prevede per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi), la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.

 

Facciamo presente che queste disposizioni sono vincolanti solamente per gli Stati che hanno espresso l’intenzione di avvalersi della deroga sopra descritta e, a tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che anche l’Italia verrà inserita nell’elenco degli Stati che, nei rapporti con il Regno Unito, si avvarranno della normativa sul distacco a partire dal 1°febbraio 2021 e per i 15 anni successivi dal periodo di validità del protocollo.

 

Facendo riferimento a questo contesto, l’INPS ha analizzato diverse situazioni, tra le quali segnaliamo le più interessanti:

 

>> La validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020. Per queste situazioni sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità, fino al raggiungimento del periodo massimo di 24 mesi, in conformità all’art. 12 del Regolamento U.E 883/2004. Al raggiungimento di questa durata massima, concorrono anche i periodi di distacco antecedenti al 2021;

>> Eventuali proroghe del distacco autorizzate ai sensi dell’art. 16 del citato Regolamento, prima del 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione, saranno valide fino a naturale scadenza. Le nuove disposizioni dell’accordo commerciale sulla Brexit non prevedono il prolungamento della durata ordinaria del distacco di 24 mesi;

>> Per tutto il periodo transitorio (che proseguirà fino alla data conclusiva che verrà decisa dal Comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale), continueranno ad utilizzarsi i documenti portatili A1 per le certificazioni sulla legislazione applicabile, rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente l’entrata in vigore dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE- Regno Unito, e con data finale successiva al 31 dicembre 2020.

 

Restando in tema Regno Unito, e più precisamente di Brexit, facciamo presente che: Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare in data 23 aprile scorso, riguardante il riconoscimento delle patenti di guida britanniche in conseguenza della Brexit. Il Ministero ha ricordato che, dal 1° gennaio 2021, le patenti di guida britanniche hanno acquisito lo status di extracomunitarie, soggiacendo quindi alle regole dell’art. 135 c.d.s per condurre veicoli in Italia.

 

Ciò comporta che, anche per non pregiudicare diritti già acquisiti, il termine di un anno trascorso il quale i titolari di patente britannica con residenza in Italia devono chiedere il rilascio della patente italiana per continuare a guidare in Italia, scatta dal 1° gennaio 2021 a prescindere dalla data di effettiva acquisizione della residenza stessa. Viene inoltre rammentato che le patenti di guida britanniche ottenute per conversione di patente italiana, devono ritenersi convertibili.

 

Infine, comunichiamo che il governo britannico ha reso noto che dal 20 aprile 2021, è stato eliminato il permesso di accesso al Kent, necessario fino ad oggi per accedere in territorio comunitario dal porto di Dover o dall’Eurotunnel ed è stato inoltre chiuso il servizio “verifica se un camion è pronto per attraversare il confine”. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.gov.uk/check-hgv-border

 

Fonte: ASSOTIR

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