Cerca Aziende di:
04 Nov 2020
In virtù dell’ormai prossima uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, in assenza di accordo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noti due documenti nei quali vengono dipinti gli scenari che gli operatori economici, che hanno rapporti con la Gran Bretagna, dovranno affrontare.
Brevemente riepiloghiamo i principali temi trattati dai documenti (entrambi scaricabili in allegato) intitolati “Brexit – prepararsi alla svolta” il primo, e “Checklist Brexit” il secondo.
In Brexit -prepararsi alla svolta sono state analizzate le implicazioni che la Brexit avrà su tutta una serie di tematiche che includono lo scambio delle merci, evidenziando che:
> le formalità doganali prescritte dal diritto dell'Unione si applicheranno a tutte le merci che entreranno nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito, o che lo lasceranno dirette nel Regno Unito. Ciò anche nel caso in cui si giungesse all’istituzione di una zona di libero scambio con il Regno Unito;
> Dal 1° gennaio 2021, le imprese dell'Unione che vorranno importare dal Regno Unito o esportare nel Regno Unito, dovranno essere in possesso di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per i rapporti con le amministrazioni doganali;
> Nei Paesi dell'Unione cesseranno di essere validi lo status di operatore economico autorizzato accordato dal Regno Unito e le altre autorizzazioni rilasciate sempre dalla Gran Bretagna. Se desidereranno ottenere autorizzazioni negli Stati UE, gli operatori economici dovranno richiederle in uno Stato membro dell’Unione;
> Dal 1°gennaio 2021 sarà necessario dimostrare il carattere originario delle merci oggetto di scambio, affinché abbiano diritto a un trattamento preferenziale nell'ambito di un eventuale accordo futuro tra UE e Regno Unito. Le merci che non soddisfano i requisiti di origine saranno soggette alle regole generali per l’ingresso nell’UE, quindi anche a possibili dazi doganali anche in presenza di un accordo commerciale;
> L'imposta sul valore aggiunto sarà esigibile al momento dell'importazione dal Regno Unito di merci introdotte nel territorio IVA dell'Unione europea, all'aliquota applicabile alle cessioni degli stessi beni all'interno dell'Unione;
> Per quanto riguarda lo scambio di servizi, dal 1°gennaio 2021 la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi previste dai trattati dell'Unione non saranno più aperte alle persone e alle imprese del Regno Unito che operano nell'Unione europea, né ai cittadini e alle imprese dell’Unione Europea che operano nel Regno Unito.
In Checklist Brexit, inoltre, oltre ai concetti ripresi nel documento sopramenzionato si afferma il principio secondo cui gli operatori della logistica e dei trasporti saranno interessati dai cambiamenti che riguarderanno l’attraversamento della frontiera tra il Regno Unito e l’Unione Europea. Più nel dettaglio le formalità di frontiera interesseranno anche gli autisti, passeggeri e lavoratori transfrontalieri che saranno soggetti al controllo dei requisiti di ingresso e soggiorno, timbratura del passaporto e, se del caso, il rispetto dell’obbligo del visto.
Comunichiamo, inoltre, che la Commission Europea e ha predisposto una serie di schede sulla Brexit e la relativa scheda per il trasporto merci è scaricabile in allegato alla presente news. I contenuti della scheda riguardano sostanzialmente:
> Attestato di idoneità professionale del gestore dei trasporti. Dopo la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020), non saranno più validi nell'UE gli attestati di idoneità professionale rilasciati da un'autorità del Regno Unito o da un organismo autorizzato dal Regno Unito;
> Carta di qualificazione del conducente. Dopo la fine del periodo di transizione, i conducenti che sono cittadini del Regno Unito, ma dipendenti di un'impresa stabilita nell'Unione, dovranno seguire la formazione per conducenti professionisti nello Stato membro dell'Unione in cui è stabilita l'impresa da cui dipendono;
> Patente di guida. Dopo la fine del periodo di transizione, una patente di guida rilasciata dal Regno Unito non sarà più riconosciuta dagli Stati membri in base all’art. 2 della direttiva 2006/126/CE. Lo stesso dicasi per le patenti rilasciate nell’Unione, per la guida nel Regino Unito (
In particolare, la Commissione Europea evidenzia che il riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi non è disciplinato dal diritto dell'Unione, bensì regolamentato a livello degli Stati membri. Negli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968 e della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949 si applicano queste convenzioni. L’Italia le ha sottoscritte entrambe
> Attestato del conducente. Dopo la fine del periodo di transizione, dovranno essere in possesso di un attestato di conducente i conducenti cittadini del Regno Unito e non soggiornanti di lungo periodo nell'Unione ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, che lavorano per un trasportatore dell'Unione titolare di una licenza comunitaria.
Fonte: ASSOTIR