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28 Set 2020

Trasporto di benzine e gasoli: dall'1/10 solo con l'E-DAS

TRASPORTO_BENZIA_GASOLIO_DAS

 

L’obbligo – che non tocca i trasportatori, che si limitano a ricevere il prodotto, riguarda invece ciascun esercente.

 

L’Agenzia delle Dogane, ha pubblicato la circolare n. 34/2020, riguardante l’entrata in vigore dal 1° Ottobre 2020 dell’obbligo di utilizzo di e-DAS per ogni singola movimentazione di benzina e gasolio usati come carburante.

 

Sempre più frequenti sono le notizie di prodotti petroliferi destinati all’autotrazione importati illegalmente e commercializzati senza troppi scrupoli da vere e proprie organizzazioni criminali.

 

Per questo, il Governo, con il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 del, ha previsto, all’art. 11, comma 1, l’obbligo di utilizzo del sistema informatizzato per l’emissione e la compilazione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), per la movimentazione, nel territorio dello stato della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa.

 

La digitalizzazione del documento, com’è evidente, renderà assai più semplice il controllo dei movimenti di carburante ed il perseguimento delle operazioni truffaldine.

 

L’obbligo – che non tocca i trasportatori, che si limitano a ricevere il prodotto, riguarda invece ciascun esercente, sia esso titolare di impianto gestito in regime di deposito fiscale ex art. 5 del D.L.gs. n. 504/95 che di deposito commerciale ex art. 25, comma 1, del medesimo TUA.

 

Indipendentemente dalla tipologia di destinatario, l’esercente, dovrà, entro il 30 settembre 2020, adeguare i propri sistemi elettronici ed effettuare, per ogni movimentazione di carburante in uscita, la comunicazione prevista dall’art. 18, comma 1, della determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.

 

In caso di mancato adeguamento ai sistemi elettronici e di presentazione della comunicazione, è fatto divieto di utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina del gasolio usato come carburante ad aliquota normale.

 

Qualora infatti , si determinassero problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico dello speditore, tali da impedire l’emissione dell’e-DAS, egli dovrà richiedere all’Ufficio delle Dogane una secifica l’autorizzazione di durata non superiore ai 60 giorni, per l’emissione del documento in formato cartaceo.

 

I DAS cartacei rimarranno in vita e saranno bollati dagli Uffici delle Dogane esclusivamente per prodotti soggetti ad accisa diversi dai carburanti per autotrazione.

 

L’Agenzia, inoltre, ha fornito chiarimenti operativi, rispondendo ai quesiti pervenuti dagli operatori in queste settimane, attraverso la pubblicazione della Circolare n. 3 del 23/09/2020, che alleghiamo.

 

Per quanto di nostro interesse,, viene confermato che per utilizzare l’applicazione “web responsive”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, che consente di inserire elettronicamente ogni modifica riguardante l’e-DAS, è indispensabile che tutti gli autisti siano dotati di Identità Digitale, rilasciata dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (S.P.I.D.).

 
 
Fonte: ASSOTIR
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