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23 Set 2020

Credito d'imposta sanificazioni e DPI: rese note le percentuali e Codice tributo per fruirne

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Il credito di imposta spettante è ora pari al 15,6423 % dell’importo richiesto.

 

L’Agenzia delle Entrate - con due distinti provvedimenti - ha reso nota tanto la percentuale del credito d’imposta previsto per coloro che hanno sostenuto spese per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, che il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dello stesso credito d’imposta.

 

Per quanto riguarda la percentuale, come informa il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia datato 11/09/2020, n. 302831, essa è risultata pari al 15,6423%.

 

Se., infatti, è vero che l’art. 125 del decreto-legge n. 34/2020, cd. “Rilancio”, riconosceva alle imprese un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60 mila euro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di DPI, condizionava il calcolo effettivo della percentuale di credito spettante al rapporto tra l’entità delle richieste e le somme stanziate dal Governo e dal Parlamento al riguardo.

 

Ora l’Agenza delle Entrate ha reso noto che le richieste per usufruire di tale credito d’imposta sono risultate pari a circa 1,3 miliardi di euro, contro i 200 milioni di euro a copertura della misura: per tale ragione il credito di imposta spettante è ora pari al 15,6423 % dell’importo richiesto, da applicarsi in sostituzione dell’originario 60% che era stato previsto (200.000.000/1.300.000.000).

 

Le imprese beneficiarie potranno visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

 

Con l’altro provvedimento, la Risoluzione 52E del 14 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha poi reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta:

“6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; ovvero - nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione - nella colonna “importi a debito versati”.

 

Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.

 

Fonte: ASSOTIR

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