News

06 Ago 2020

Pacchetto Mobilità: calendario aggiornato dell’entrata in vigore dei provvedimenti

 

Ecco le date di entrata in vigore, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea.

 

Il 31 Luglio scorso, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L249) i tre provvedimenti normativi che danno vita al c.d. primo pacchetto mobilità in materia di autotrasporto.

 

Come segnalato nel precedente articolo del 16 luglio scorso (disponibile qui), la maggior parte delle modifiche al Reg. CE 561/06 riferite ai tempi di guida e riposo entreranno in vigore a distanza di soli venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea e quindi a partire dal 20 agosto 2020, mentre altre norme entreranno in vigore il 2 febbraio 2022 a condizione che ciascuno Stato recepisca la direttiva entro il medesimo termine.

 

Vi sono ulteriori date di entrata in vigore, come indicato nello schema riportato di seguito.

 

Calendario aggiornato delle date di entrata in vigore dei provvedimenti

 

ENTRATA IN VIGORE 20 AGOSTO 2020

 

Reg. CE 561/06 Art. 3 lett. a Bis: Esenzione per veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o per la consegna di merci prodotte artigianalmente, entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui si trova l'impresa

 

> Reg. CE 561/06 Art. 8: Nuove regole sul riposo settimanale per il trasporto internazionale

 

> Reg. CE 561/06 Art. 9: Nuove regole sulla modalità traghetto/treno e sul tragitto casa/lavoro – lavoro/casa

 

> Reg. CE 561/06 Art. 10: Nuova formulazione del divieto di premiare i conducenti sulla base delle distanze percorse o della rapidità di consegna e/o volume di merce trasportata

 

> Reg. CE 561/06 Art. 12: Norma che introduce, a determinate condizioni, la possibilità di superare il numero massimo di ore di guida giornaliero e settimanale e di ridurre le ore di riposo, per tornare in sede a svolgere il riposo settimanale.

 

> Reg. CE 561/06: Art. 13Nuove esenzioni che possono essere adottate su iniziativa degli stati membri (veicoli operanti esclusivamente su isole o regioni isolate – trasporto macchine per l’edilizia per un’impresa edile entro il raggio di 100 Km – consegna calcestruzzo pronto per l’uso)

 

> Reg. CE 561/06 Art. 14: Modifica dell’articolo 14 che concede potere di iniziativa degli stati membri di deroga generale alle norme del Reg. CE 561/06 per un periodo massimo di 30 giorni, in casi urgenti.

 

> Reg. CE 561/06 Art. 19: Norma che impone maggior trasparenza nella determinazione delle sanzioni per le violazioni al Regolamento CE 561/06 e UE 165/14.

 

> Reg. CE 561/06 Art. 22: Modifica alle norme sulla cooperazione internazionale tra gli stati membri per l’applicazione sistematica ed effettiva del Reg. CE 561/06

 

> Reg. UE 165/14 Art. 7: Nuove norme in materia di trattamento dei dati personali riferite all’utilizzo del cronotachigrafo e del sistema globale di navigazione satellitare GNSS

 

> Reg. UE 165/14 Art. 8: Nuove regole sulla registrazione automatica della posizione del veicolo che usa il “tachigrafo intelligente”, che aumenta il numero di informazioni registrate automaticamente (luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero - attraversamento della frontiera - operazioni di carico/scarico - localizzazione gps dopo tre ore di guida anche non consecutive - luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero).

 

> Reg. UE 165/14 Art. 22: Nuove regole in caso di rottura o rimozione dei sigilli del cronotachigrafo.Nuove regole in caso di rimozione dei sigilli ai fini del controllo di polizia

 

> Reg. UE 165/14 Art. 34: Possibilità di togliere la scheda conducente dal tachigrafo per inserire il simbolo del paese dopo l’attraversamento della frontiera.

 

> Reg. UE 165/14 Art. 34: Specifiche e nuove indicazioni sull’utilizzo del simbolo

 

APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI NORME DAL 2 FEBBRAIO 2022

 

> Reg UE 165/2014 Art. 34 par. 7: Obbligo per il conducente di inserire sul cronotachigrafo il simbolo del paese in cui entra alla prima sosta, che dovrà essere effettuata il più vicino possibile alla frontiera o dopo di essa.

 

> Reg. CE 1071/09: Tutte le modifiche al Reg. CE 1071/09 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada.

Sono presenti diverse modifiche alle norme sul requisito di stabilimento, di onorabilità, di stabilità finanziaria e di idoneità professionale.

 

> Reg. CE 1072/09: Tutte le modifiche al Reg. CE 1072/09 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.

Sono presenti diverse modifiche alle norme sulla licenza e sul cabotaggio e sulle strategie dei controlli per prevenire e reprimere l’abuso di tale sistema a danno della concorrenza e del libero mercato.

Viene inoltre introdotta la responsabilità della filiera del trasporto che si avvalga di vettori che violano le norme del Reg. 1072/09 con delega agli stati membri di adottare un sistema sanzionatorio adeguato.

 

>  Direttiva sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada: Obbligo degli stati membri di recepire con legislazione interna la Direttiva entro 18 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea.

Entrata in vigore delle regole della direttiva entro il medesimo termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Europea.

Le norme contenute nella Direttiva non saranno operanti in Italia fino a quando non sarà in vigore la norma di recepimento, anche qualora dovesse decorrere il termine stabilito dalla Direttiva.

Per questa ragione le norme di tale direttiva saranno oggetto di analisi solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana del provvedimento di conversione.

 

APPLICAZIONE DELLA REGOLA PRESUMIBILMENTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023

 

>  Reg. CE 561/06 Art. 16 par. 3 lett. a e Reg UE 165/2014 Art. 36: Obbligo dei conducenti di avere a bordo del veicolo i dati riferiti ai 56 giorni antecedenti il giorno della guida (e non più ai 28 giorni antecedenti) ai fini dei controlli di polizia.

Viene quindi raddoppiato a 56 il numero di giorni che possono essere controllati su strada dagli organismi di polizia.

 

APPLICAZIONE DELLA REGOLA PRESUMIBILMENTE ENTRO LA FINE DEL 2025

 

> Reg UE 165/2014 Art. 3: Obbligo di adozione del cronotachigrafo intelligente di ultima generazione per i veicoli già dotati di cronotachigrafo digitale intelligente, operanti in uno Stato membro diverso dal loro Stato di immatricolazione. L’obbligo di adeguamento è previsto solo per veicoli impegnati in operazioni di trasporto internazionale o cabotaggio.

 

APPLICAZIONE DELLA REGOLA DAL 1° LUGLIO 2026

 

> Reg. CE 561/06 Art. 2: Obbligo di rispetto delle regole sui periodi di guida, pausa e riposo riferito al solo trasporto su strada internazionale e di cabotaggio, di merci eseguite anche con veicoli aventi massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate.

 

Fonte: FIAP

GEP Informatica
Verizon Connect
Grimaldi Group
sogedim
Logistica Integrata
SP TRANS
Aziende Green su Transportonline
SOS Logistica
TN Trasporto Notizie