News

13 Mag 2020

e-DAS: l'Agenzia delle dogane fornisce le disposizioni per la gestione

Agenzia_delle_dogane_E_DAS

 

Disciplinato gli adempimenti da effettuare.

 

Con determinazione direttoriale n.138764/RU del 10 maggio scorso, l’Agenzia delle dogane ha disciplinato gli adempimenti da effettuare riguardanti la telematizzazione del documento di accompagnamento semplificato (DAS), per i prodotti soggetti ad accise.

 

L’articolo 2 della determina in questione prevede che la circolazione, all’interno del territorio dello Stato, della benzina e del gasolio usati come carburante ed assoggettati ad accisa, sia effettuata con la scorta dell’e- DAS completo dei dati obbligatori così come previsto nella determinazione stessa. Ciò comporta che la circolazione dei carburanti dovrà avvenire con una copia dell’e-DAS.

 

I campi che lo speditore dovrà compilare dell’e-DAS, così come previsto dal comma 4, art.3 della determinazione sono:

 

- codice di accisa o codice ditta del deposito mittente;

- numero identificativo e data della fattura elettronica emessa per la cessione del prodotto estratto dal deposito. In caso di fatturazione differita è indicato il numero di riferimento locale;

- partita IVA del primo vettore e la denominazione del primo incaricato del trasporto, targa del mezzo e quella dell’eventuale rimorchio o semirimorchio;

- denominazione commerciale e codici NC e CPA del prodotto trasportato;

- durata strettamente necessaria prevista per il trasporto in base al tragitto da effettuare, comunque non superiore alle 18 ore;

- peso a vuoto del mezzo risultante dalla carta di circolazione, e peso netto della spedizione;

 

Questi dati saranno trasmessi dallo speditore al sistema informativo tramite messaggio elettronico, firmato digitalmente dal medesimo speditore.

Quanto alla validità dell’e-DAS, l’art. 7 prevede che:

- l’e-DAS è inefficace e non legittima la circolazione tra la data di registrazione e la data e ora di spedizione, nonché decorsa la durata prevista per il trasporto a partire dalla data e ora di spedizione, e comunque dopo l’assunzione in carico del prodotto da parte de destinatario;

- qualora durante il trasporto si verifichino circostanze eccezionali che comportino il superamento della durata per esso prevista, lo speditore è tenuto a fornirne immediata comunicazione, tramite il sistema informativo, all’Ufficio delle Dogane competente sul deposito mittente, indicando le ore necessarie per ultimare la circolazione. Il trasporto del prodotto può proseguire una volta che la predetta comunicazione sia stata ricevuta dal predetto Ufficio delle Dogane e sia stata inoltrata dallo speditore all’incaricato del trasporto. Nel caso di autobotte munite di sistemi di tracciamento della posizione il trasporto può proseguire fino alla destinazione prevista e la comunicazione dello speditore può essere effettuata entro il giorno lavorativo successivo a quello di scadenza della durata prevista.

- La comunicazione e la ricevuta di consegna sono storicizzate nel sistema elettronico dello speditore di cui all’articolo 5, comma 2.

 

Per quanto attiene agli obblighi dell’incaricato al trasporto, l’articolo 8 della determinazione in oggetto prevede:

- l’incaricato del trasporto stabilisce un colloquio telematico con il sistema  elettronico dello speditore;

- l’incaricato del trasporto ha l’obbligo di esibire l’e-DAS ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo e di custodire la copia stampata dell’e-DAS ricevuta dallo speditore;

- in caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata dell’e-DAS, l’incaricato del trasporto, prima della prosecuzione del viaggio, si munisce di altra copia stampata;

- in caso di superamento della durata prevista per il trasporto, l’incaricato del trasporto è tenuto ad informare lo speditore per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 2;

- in caso di variazioni dell’incaricato del trasporto, la copia stampata dell’e-DAS è consegnata dal precedente incaricato al nuovo;

- L’incaricato del trasporto è tenuto a comunicare allo speditore qualsiasi informazione supplementare relativa al trasporto, compresa ogni variazione riguardante la destinazione, il mezzo ed il vettore nonché il nuovo incaricato di cui al comma 5.

 

Andando ancora più nel dettaglio, larticolo 14 della determina affronta il tema del trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi predeterminati, prevedendo che in caso di trasporto di più partite di oli minerali, lo speditore emetta tanti e-DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell’autobotte. Inoltre, l’incaricato del trasporto deve vuotare completamente l'autobotte presso l'ultimo esercente impianto di distribuzione stradale di carburanti.

 

Nel successivo articolo 15, invece, si occupa del trasporto con autobotti munite di misuratore volumetrico per carichi non predeterminati. In particolare, in caso di trasporto di più partite di benzina o di gasolio per uso carburazione destinate all’extra-rete, lo speditore emette, tramite il messaggio elettronico, per trasporto alla rinfusa per carichi non predeterminati, un e-DAS “collettivo” per l’intera quantità trasportata, emettendo tanti e-DAS collettivi per ogni prodotto trasportato.

 

Ancora, l’articolo 18 prevede che ciascun esercente deposito che spedisce gasolio e benzina per uso carburazione ad imposta assolta nel territorio nazionale, è tenuto ad adeguare i propri sistemi elettronici alle disposizioni della determinazione in esame e a darne apposita comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente; qualora l’Ufficio non rilevi impedimenti di sorta, con apposito provvedimento, autorizza il depositario, per le spedizioni di benzina e gasolio usati come carburante, alla presentazione in forma esclusivamente telematica del DAS, specificando la data di decorrenza dell’efficacia.

 

Infine, l’articolo 21, al comma 7 prevede che “fino al completamento dell’estensione dell’informatizzazione del DAS agli altri prodotti assoggettati ad accisa, gli speditori possono compilare i DAS cartacei integrandoli con i dati di cui all’art.3, comma 4”.

 

Fonte: ASSOTIR

GEP Informatica
Verizon Connect
LET EXPO
Grimaldi Group
sogedim
Logistica Integrata
SP TRANS
Aziende Green su Transportonline
TN Trasporto Notizie