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06 Mag 2020
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n.127757 dello scorso 29 aprile, ha previsto per le imprese beneficiarie della Nuova Sabatini una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della relativa documentazione [dichiarazione di ultimazione investimenti (cosiddetta DUI) e la richiesta unica di erogazione (RU)].
La proroga dei termini è figlia di quanto disposto dall’art.103 del Decreto Legge 18/2020 che ha stabilito la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 ed il 15.05.2020. Infatti, tra i procedimenti amministrativi il sopracitato decreto ricomprende anche quelli aventi ad oggetto la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese e di conseguenza è rientrato anche il contributo della Nuova Sabatini, finalizzato a sostenere l’acquisto di beni strumentali.
La proroga di cui sopra è riconosciuta d’ufficio dal Ministro, ciò significa che non sarà necessario trasmettere alcuna specifica da parte dell’impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (23 febbraio – 15 maggio).
La circolare del MISE, infine, fornisce alcune indicazioni in merito all’applicazione pratica della richiamata sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali previsti nella fase successiva alla concessione delle agevolazioni Nuova Sabatini:
STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
- Per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione, adottati tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020. A titolo esemplificativo, in caso di decreto adottato il 10 aprile 2020, con data di stipula del contratto di finanziamento ordinariamente prevista entro il 31 maggio, il nuovo termine per la stipula sarà il 30 giugno p.v;
- Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione adottati prima del 23 febbraio e per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all’interno del periodo di sospensione (23 febbraio -15 maggio), la decorrenza di detto termine è sospesa dal 23 febbraio e riprende dal 16 maggio p.v. A titolo esemplificativo, in caso di decreto adottato il 23 gennaio 2020, con data di stipula del contratto di finanziamento ordinariamente prevista entro il 29 febbraio, il nuovo termine per la stipula del contratto sarà il 22 maggio 2020
DICHIARAZIONE ULTIMAZIONE INVESTIMENTO (DUI)
Con riferimento al termine di trasmissione della DUI (60 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento), per le scadenze comprese nel più volte citato periodo di sospensione, l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Si riportano di seguito due esempi:
- in caso di DUI da trasmettere entro il 24 aprile 2020, il nuovo termine per la sarà fissato al 16 luglio 2020;
- per le DUI da trasmettere entro il 23 febbraio 2020, la scadenza sarà per il 16 maggio 2020
RICHIESTA UNICA DI EROGAZIONE (RU)
Per quanto attiene ai termini di trasmissione della RU (120 giorni a decorrere dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento), sempre nel caso la scadenza ricada nel periodo di sospensione in esame, l’impresa può beneficiare di una proroga per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. A titolo esemplificativo, per le RU da trasmettere entro il 15 marzo 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 6 giugno 2020.
Fonte: ASSOTIR