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16 Apr 2020
L’INPS, con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, estende la platea dei beneficiari di Cassa Integrazione (ordinaria, in deroga, assegno FIS) a seguito di quanto previsto dall’art. 41 del Decreto-Legge 08-04-2020 n. 23, il cosiddetto “Decreto Liquidità”.
Il messaggio ricorda che tutte le disposizioni previste dal Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18, il cosiddetto “Cura Italia”, in materia di Cassa Integrazione, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le prestazioni di CIG con causale “COVID-19 nazionale” sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori, in precedenza esclusi dalle prestazioni suddette, che alla data del 17 marzo 2020 risultassero alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.
Le aziende che avessero già provveduto a trasmettere domanda di accesso alla CIG o alla CIG in deroga con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che non rientravano nel novero dei possibili beneficiari della prestazione.
La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, precisando, nel campo note, il protocollo della domanda integrata.
Fonte: ASSOTIR