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16 Dic 2019
Con una nota dello scorso 12 Novembre, divulgata soltanto in data odierna da alcuni siti specializzati, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato via libera all’utilizzo di un’applicazione sviluppata per smartphone aziendali che permetta all’impresa di trasporto (ed anche al committente del servizio) di geolocalizzare gli autisti impegnati nelle consegne dei colli, fissando al contempo le condizioni affinché l’impiego di questo sistema sia lecito.
In particolare l’applicazione in esame, pur essendo stata sviluppata dalla società committente, era di esclusiva proprietà e disponibilità dell’impresa di trasporto e – circostanza fondamentale - non permetteva la geolocalizzazione continua dell’autista ma soltanto all’atto della consegna della merce, quando il cliente apponeva la firma sul display dello smartphone o sul documento di consegna (DDT), oppure in caso di richiesta di aiuto da parte del conducente (disattivandosi immediatamente dopo).
L’Ispettorato del lavoro, dopo aver ricordato che l’art 4, comma 1, dello Statuto dei lavoratori rende possibile il suo intervento solo in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali o unitarie oppure, se costituite, quando il tentativo di accordo abbia avuto esito negativo, ha dato via libera all’impiego di questo sistema, alle seguenti condizioni:
- l’azienda fornisca apposita informativa scritta ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, L. 300/1970, in merito alle modalità di funzionamento, all’effettuazione dei controlli e alle finalità che giustificano la relativa autorizzazione;
- le eventuali modifiche alle modalità di funzionamento, di conservazione dei dati e la loro gestione, siano comunicate e preventivamente autorizzate in conformità al dettato dell’articolo 4, L. 300/1970;
- l’installazione e l’utilizzo dell’applicativo nonché il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati e delle informazioni raccolte, avvenga nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;
- l’accesso ai dati raccolti dall’applicativo, consentito solo per le finalità sopra rappresentate da parte dei soggetti incaricati, sia tracciato tramite apposite funzionalità che consentano di sapere a quali dati si accede e la relativa motivazione; i “log di accesso” vanno conservati per un congruo periodo;
- la conservazione dei dati avvenga per un periodo non superiore a quello strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti.