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23 Ott 2019
Con la nota n. 137903/RU del 26 settembre 2019 l’Agenzia delle dogane ha riepilogato (come ogni anno), le condizioni per accedere all’agevolazione detta carbon tax, con riferimento al terzo trimestre 2019.
La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’articolo 24-ter, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019.
L’agevolazione in commento spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
3. imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto svolta da:
1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 422/1997, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 285/2005;
3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D.Lgs. 422/1997;
4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 rientra tra le fattispecie escluse dal campo di applicazione dell’agevolazione, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore (L. 208/2015 – Legge di Stabilità 2016).
Per ottenere il rimborso dell’importo spettante, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) presentano un’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 277/2000, pubblicato nella G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000. In particolare, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2019.
La domanda va presentata in formato cartaceo o in via telematica. Nel primo caso è comunque possibile utilizzare l’apposito software, disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane, per la compilazione e la stampa della dichiarazione che dovrà essere riprodotta su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione. Nel secondo caso, invece, la presentazione telematica avviene tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., previa abilitazione (modalità obbligatoria per gli autotrasportatori comunitari).
Per la fruizione dell’agevolazione in compensazione tramite modello F24 occorre utilizzare il codice tributo 6740; i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione (entro il 31 dicembre 2020). Da tale data decorre il termine, previsto dall’articolo 4, comma 3, D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale potrà essere presentata entro il 30 giugno 2021.
A norma dell’articolo 61, comma 2, D.L. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; tali crediti, pertanto, potranno essere compensati anche quando l’importo complessivo annuale dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi superi il limite di 250.000 euro.
Per quanto riguarda, infine, la documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti l’attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto, alla luce dell’abrogazione della c.d. “scheda carburante”; si ricorda a tal proposito che è obbligatorio, ai fini della fruizione del rimborso, l’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018 della Direzione centrale delle dogane). Trattasi delle particolari finalità richiamate dal paragrafo 1.1 della circolare 8/E/2018 dell’Agenzia Entrate, al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica l’elemento identificativo del mezzo di trasporto.
Fonte: EUROCONFERENCE NEWS