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18 Ott 2019

Tar Lazio, la distribuzione di pacchi è servizio postale

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L'autotrasporto di colli fino a 30kg è soggetto al contributo all'Agcom.

 

La sentenza emessa il 9 ottobre 2019 dalla Prima Sezione del Tar del Lazio respinge il ricorso di alcune associazioni e trasportatori contro la delibera dell'Autorità delle Comunicazioni che impone a tutte le società di autotrasporto e logistica che raccolgono e consegnano pacchi fino a 30 chili gli oneri previsti per i servizi postali, compreso il pagamento del contributo all'Agcom.


L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha vinto l'ultima battaglia legale che la contrappone alle associazioni Confetra, Fedespedi, Fedit, Alsea, Anita e alle società di trasporto Tnt, Fercam e Carioni sullo status delle imprese che raccolgono e consegnano pacchi fino al peso di trenta chilogrammi. Questa è una vertenza molto importante, soprattutto con la crescita del commercio elettronico, che sta spingendo numerose imprese di trasporto e stendere l'attività alla consegna nell'ultimo miglio di piccoli colli. La vicenda è complessa e ha già avuto una decisione al Tar e una sentenza della Corte di Giustizia Europea.


La vicenda è iniziata con la delibera 129/15/CONS emessa nel 2015 dall'Autorità Garante delle Comunicazioni intitolata "Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali", che assoggetta alle norme e agli oneri del servizio postale tutte le imprese che distribuiscono pacchi fino al peso di trenta chili. Contro questo provvedimento le associazioni e le imprese che abbiamo citato hanno presentato ricorso al Tar del Lazio, sostenendo contrasta con il diritto comunitario e non è proporzionato.


In particolare, i ricorrenti affermano che l'Autorità dilata il settore del servizio postale non universale inserendovi tutte le attività contigue, anche quelle facenti capo ai diversi settori dell'autotrasporto, della spedizione e di corriere espresso, giungendo a considerare "trasporto postale" ogni attività che non si limitasse al solo trasporto ma ricomprendesse lo svolgimento di attività di raccolta dell'oggetto da trasportare, smistamento dello stesso, e così via. È una questione tutt'altro che formale, perché chi rientra nel servizio postale deve versare il contributo annuale all'Agcom, che per le grandi aziende comporta un notevole esborso, e l'adozione per i dipendenti del contratto nazionale postale.


Una prima udienza del Tar del Lazio ha ammesso il ricorso, sospendendo però il giudizio perché ha chiesto il parere della Corte di Giustizia Europea. Quest'ultima nel 2018 ha respinto le motivazioni dei trasportatori, spingendo anche il Tar del Lazio a decidere di conseguenza e quindi respingere il ricorso delle associazioni e dei trasportatori. Leggi tutta la notizia

 

 

Fonte: TE - TRASPORTO EUROPA

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