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18 Lug 2019
La Direzione Generale per la Motorizzazione, con circolare n.22267 del 10 luglio 2019 e a seguito della sentenza del TAR del Lazio del 10 giugno scorso, ha annullato le precedenti note del 7 agosto 2015 e dell’11 ottobre 2016 che introducevano delle limitazioni territoriali ed operative nei riguardi degli studi di consulenza automobilistica per quanto atteneva la prenotazione, per conto della propria clientela, delle operazioni di revisione fuori sede dei mezzi pesanti e del successivo svolgimento delle revisioni stesse presso centri in loro gestione.
Più nello specifico, come si ricorderà, il Ministero aveva posto alcuni limiti riguardanti:
- la prenotazione, che veniva permessa soltanto per le revisioni da eseguire nella stessa provincia in cui aveva sede lo studio;
- lo svolgimento della revisione, autorizzabile soltanto nei centri attrezzati estranei allo studio di consulenza automobilistica richiedente.
La circolare in oggetto ha eliminato queste restrizioni a seguito della sentenza del Tar del Lazio che le ha ritenute illegittime in quanto, come si legge nel pronunciamento del Tar, “non è rinvenibile […] alcuna norma che fissi la doppia limitazione (territoriale e soggettiva) che la competente Direzione Generale del MIT ha ritenuto di ricostruire in via meramente interpretativa con circolare”.
Inoltre, sempre secondo il Tar, le limitazioni poste originariamente dal MIT si ponevano in contrasto sia con la direttiva Bolkenstein (che vieta le restrizioni allo svolgimento di servizi non collegate a motivi imperativi di interesse generale), sia con l’art.10 del decreto di recepimento della direttiva stessa (che ha sancito il divieto di limitazioni ingiustificate allo svolgimento della libera iniziativa economica privata).
Fonte: ASSOTIR