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06 Mag 2019
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato in data 3 maggio 2019 il nuovo disciplinare quadro riguardante Corridoi controllati, i Fast corridor, dalla Piattaforma Logistica Nazionale e/o Sistema Informativo Logistico Ferroviario, per la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al luogo designato e/o approvato dall’Autorità doganale presso un nodo logistico di destinazione.
Con il Nuovo Codice Doganale dell’Unione (CDU) è stata introdotta una regolamentazione tra l’altro riguardante:
-introduzione delle merci nel territorio doganale dell’UE;
-presentazione in dogana;
-disciplina della custodia temporanea, ivi comprese le condizioni e le
modalità di spostamento delle merci tra diverse strutture di deposito per la temporanea custodia.
E’ necessario pertanto l’adeguamento al mutato quadro normativo del processo dei Fast corridor, disciplinato dal CDU. In particolare, secondo la nuova normativa le merci terze introdotte nel territorio doganale dell’UE vengono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all’ufficio doganale designato e, dopo essere state dichiarate per la custodia temporanea nel luogo di arrivo, sono prese in carico dal titolare autorizzato della struttura di deposito per la custodia temporanea per essere poi trasferite, ai sensi dell’art. 148 CDU, alla struttura di deposito per la custodia temporanea del luogo ove esse sono destinate.
Il presidio telematico dei carichi veicolati attraverso i Fast corridor è idoneo strumento di monitoraggio e controllo a disposizione dell’autorità doganale per evitare l’aumento del rischio di frodi per la sicurezza garantita dal monitoraggio dei mezzi su cui viaggiano le merci.
In ragione di tutto ciò l’Agenzia delle Dogane ha ritenuto necessario impartire adeguate istruzioni per l’attivazione e la gestione di Corridoi controllati dalla Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e dal Sistema Informativo Logistico Ferroviario (SILF) e per la movimentazione di container dal magazzino di Temporanea custodia del punto di sbarco fino al magazzino di Temporanea custodia autorizzato presso un Nodo logistico di destinazione, senza ulteriori formalità doganali connesse al regime di transito.
In virtù del nuovo disciplinare e delle nuove norme, per ottenere l’autorizzazione ad operare nell’ambito dei Fast corridor, è richiesto che ai Gestori dei magazzini di TC sia stato concesso lo status di soggetto AEOC.
Però, l’Agenzia delle Dogane ha disposto che considerata l’esigenza di assicurare la continuità delle attività, fino a tutto il 2019, sarà possibile operare anche in assenza del requisito.
Fonte: IPSOA