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19 Dic 2018

Rimborsi sulle accise, comunicato l'importo per il IV° trimestre 2018

Rimborsi_sulle_accise_autotrasporto

 

Lo comunica L’Agenzia delle Dogane.

 

L’Agenzia delle Dogane, con nota Prot. 137938/RU del 17 dicembre scorso, ha resto noto che potrà essere presentata la richiesta per il rimborso della accise dal 1° al 31 gennaio 2019 sui consumi di gasolio effettuati nel IV° trimestre 2018 (il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2018), riguardante i veicoli destinati al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e con l’esclusione dei veicoli appartenenti alla classe ecologica 2 o inferiore.

 

Ricordiamo che l’ammontare rimborsabile, per i consumi effettuati nel IV° trimestre 2018, è pari a 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che la dichiarazione telematica per ottenere il rimborso è disponibile sul software presente nel sito dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli alla sezione portale – benefici- gasolio autotrazione 3° trimestre, da effettuarsi trami l’E.D.I. Servizio Telematico Doganale per gli utenti abilitati.

 

Qualora, invece, non si volesse utilizzare il software messo a disposizione dalle Dogane è possibile, in alternativa, presentare la dichiarazione in formato cartaceo trasferito su supporto informatico (CD, DVD, Pendrive ecc..) da consegnare all’ufficio territorialmente competente insieme allo stampato.

 

Per quanto concerne, invece, l’utilizzo dello strumento del credito d’imposta in compensazione, il codice tributo da inserire nel modello F24 resta il 6740. Inoltre, i crediti riconosciuti a partire dai consumi effettuati dal 2012 sono compensabili, anche se il totale dei crediti di imposta frutto delle agevolazioni concesse all’impresa, da indicare nel “Quadro RU” della dichiarazione dei redditi, superi il limite di 250.000 euro.

 

Per quanto riguarda i crediti di imposta da riportare nel Quadro sopracitato ricordiamo anche che il Decreto Legge 50/2017 ha ammesso l’utilizzo in compensazione tramite degli stessi attraverso il Modello F24 solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

Riguardo, invece, alla dimostrazione dei consumi effettuati per gli acquisti di gasolio avvenuti presso impianti stradali di distribuzione, per i quali sia stata emessa fattura elettronica, seppur l’obbligatorietà di quest’ultima entrerà in vigore solo dal prossimo 1°gennaio 2019, le Dogane hanno comunicato la necessità di inserire nel documento fiscale la targa dei veicoli riforniti.

 

Viceversa, per quanto riguarda il gasolio acquistato in extra rete e stoccato all’imprese di autotrasporto che lo utilizzano per rifornire poi i propri mezzi, mediante loro distributori privati, l’Agenzia delle Dogane ha confermato che non è necessario inserire in fattura gli estremi dei veicoli riforniti perché, in ogni caso, questa informazione viene inserita dall’impresa nella modulistica riguardante il recupero delle accise.

 

Per quanto riguarda i crediti relativi ai consumi di gasolio effettuati il III° trimestre 2018, è possibile effettuare l’utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2019 mentre, rispetto alle eccedenze non compensate, il rimborso in denaro andrà richiesto entro il 30 giugno 2020.

 

Infine, invitiamo le imprese a prestare la massima attenzione durante l’inserimento delle informazioni richieste nel modello di domanda, tenendo conto che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la quale qualora l’ammissione al beneficio si riveli poi non veritiera si è soggetti alla decadenza del beneficio stesso mentre, nel caso in cui i dati integrino irregolarità non costituenti falsità, l’esercente è tenuto a regolarizzare a pena d’improcedibilità, l’iter di riconoscimento del credito, secondo quanto previsto dall’art.71 comma, 3 del D.P.R. 445/2000.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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