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06 Nov 2018
La Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT, con circolare n. 26868 del 30 ottobre 2018, ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti il Decreto Dirigenziale n.211 del 18 maggio scorso, in merito alle nuove disposizioni relative alle revisioni dei veicoli contenute nel Decreto Ministeriale 214/2017.
La circolare del Ministero affronta diversi temi che proponiamo di seguito:
Revisione dei rimorchi leggeri (categorie O1 e O2 di massa fino a 3,5 tonnellate). Nella nota del Ministero è riportata, in allegato, una tabella che evidenzia il calendario di chiamata a revisione di questa tipologia di rimorchi al fine di evitare interpretazioni errate.
Attestato del superamento del controllo. Il Ministero, dichiarando che la fase sperimentale riguardante l’introduzione della nuova etichetta autoadesiva si è conclusa e che ad oggi riporta la scadenza della prossima revisione, ha posto l’attenzione sul fatto che i primi nuovi attestati rilasciati non riportano i dati del chilometraggio dei veicoli rilevati al momento della revisione. Il chilometraggio, in ogni caso, potrà essere ottenuto consultando il sito www.ilportaledellautomobilista.it, oppure facendo richiesta all’Ufficio della Motorizzazione civile di competenza territoriale.
Tutto ciò vale per le revisioni effettuate dal 20 maggio scorso, infatti, prima di questa data, il MIT ha fatto sapere che non esiste una sequenza storica attendibile dei dati, in virtù del fatto che l’acquisizione del chilometraggio rientrava in una fase del tutto sperimentale. Per questo motivo, una volta a regime, gli ispettori della motorizzazione dovranno controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze con i nuovi dati ricavati dalla lettura del contachilometri ed i precedenti, prima di inserirli nell’attestato stesso.
Per quanto concerne, invece, le riparazioni o le sostituzioni dei contachilometri eseguite dal 1 novembre scorso (data successiva alla circolare del MIT in oggetto), il proprietario del veicolo deve presentare, all’atto della revisione, una dichiarazione di installazione dell’apparecchio, effettuata a regola d’arte, rilasciata dall’officina che ha eseguito la riparazione/sostituzione, mentre per gli interventi eseguiti prima della data sopracitata sarà necessario acquisire una dichiarazione sostitutiva. Eventuali ulteriori fattispecie dovranno comunque essere giustificate adeguatamente dal proprietario del veicolo che rappresenta l’unico responsabile della tenuta corretta del contachilometri.
Nel momento della consegna dell’attestato l’ispettore della motorizzazione dovrà comunicare all’utente il dato chilometrico rilevato e poi farlo controfirmare per accettazione sulla domanda di revisione o sul modello TT2100.
Inoltre, ricordiamo che a partire dal prossimo 19 Novembre il proprietario del mezzo, assente durante lo svolgimento delle operazioni di revisione, dovrà finire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.
Ricordiamo anche che, qualora l’inserimento del chilometraggio fosse errato, lo stesso potrà essere corretto in giornata senza aggravio di costi.
Infine, il Ministero nella nota ha evidenziato la validità degli attestati con la dicitura “scadenza da verificare presso UMC”, invitando gli utenti interessati a recarsi presso le Motorizzazioni per ottemperare a questa indicazione.
Qualora l’integrazione dei dati mancanti richiedesse lo svolgimento di una visita e prova del mezzo, per ragioni di semplificazione, le Motorizzazioni sono state invitate a concordare con gli interessati lo svolgimento degli accertamenti tecnici in concomitanza con la successiva revisione al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi oltre a quello legato alla revisione obbligatoriamente da svolgere.
Fonte: ASSOTIR