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25 Giu 2018

Procedura pedaggi 2017 – Controllo validità licenze comunitarie

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Chiarimenti dall'Albo sulle anomalie relative al controllo sulla durata di validità delle licenze comunitarie.

 

Giungono numerose richieste di chiarimento in merito alle anomalie relative al controllo sulla durata di validità delle licenze comunitarie.
Al riguardo si fa presente quanto segue.



1) LICENZE CON VALIDITA’ DECENNALE

 

Come è noto, dall’anno in corso l’applicativo PEDAGGI di questo Portale richiede di valorizzare, oltre allo Stato emittente ed il numero, anche la data di rilascio e di scadenza delle licenze comunitarie. Tanto per finalità di controllo sulla validità delle stesse.
Attualmente il predetto applicativo prevede quale limite di validità massimo della licenza comunitaria il quinquennio (5 anni): conseguentemente segnala quale anomalia una licenza comunitaria per la quale siano inserite data di rilascio e data di scadenza che presuppongono una validità superiore.
E’ però vero che, ai sensi dell’articolo 4, secondo paragrafo, del Regolamento (CEE) 1072 del 2009 “La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni”. Conseguentemente alcuni Stati hanno legittimamente optato per tale validità delle licenze in parola.
Sul punto si comunica che è in fase di realizzazione e di prossimo rilascio (presumibilmente metà luglio) una modifica dell’applicativo intesa ad effettuare il controllo in parola sul limite massimo di validità di una licenza comunitaria pari a 10 anni.
Con l’occasione, si rappresenta che i 10 anni sono computati a parità di giorno e mese (così, ad esempio, data rilascio 30 gennaio 2008 – data scadenza 30 gennaio 2018). In caso diverso, la durata della licenza sarà considerata superiore a 10 anni (così, ad esempio così, data rilascio 30 gennaio 2008 – data scadenza 31 gennaio 2018).

 

2) LICENZE CON VALIDITA’ ULTRA - DECENNALE

 

Fermo restando quanto sopra, deve ancora considerarsi che il terzo paragrafo dell’articolo 4 del citato Regolamento (CEE) 1072 del 2009 prevede poi che “Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.”
E’ quindi possibile che un soggetto intenda formulare istanza per accedere alla procedura in parola sulla base di tali licenze con validità ultra-decennale. Al fine di poter utilmente inserire tali licenze nella procedura di rimborso compensato dei pedaggi in oggetto, si rende necessario inviare una mail all’indirizzo assistenza.albo@mit.gov.it, recante quale testo una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 19 e 47 del DPR 445 del 2000, di conformità all’originale delle copie delle predette licenze, che devono essere allegate in formato pdf. Alla dichiarazione va altresì allegato file pdf del documento di identità del dichiarante.
Nel testo della dichiarazione devono essere enumerate tutte le licenze in parola, indicando per ciascuna:
numero data rilascio data scadenza Stato (che ha provveduto al rilascio) Titolare.
Su richiesta indirizzata al predetto indirizzo, l’Ufficio del Comitato Centrale potrà fornire fac simile della dichiarazione da rendersi.
L’Ufficio del Comitato Centrale, verificati i documenti allegati, darà a mezzo mail le istruzioni utili per la valorizzazione delle predette licenze nella procedura di rimborso compensato dei pedaggi.
E’ raccomandato di NON inviare la predetta dichiarazione a mezzo PEC e di indicare, se possibile, un recapito telefonico.
Qualora il numero delle licenze sia tanto elevato da non permetterne la ricezione da parte del server di posta elettronica di questa Amministrazione in allegato, si potrà procedere, alternativamente:

a) con più invii, ciascuno recante dichiarazione specificatamente riferita alle licenze allegate: restano confermate le modalità su indicate;

b) con l’invio, al su indicato indirizzo mail, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di essere in possesso delle licenze comunitarie che devono essere quindi indicate secondo le modalità su esposte. Anche in questo caso va allegato file pdf del documento di identità del dichiaranteIn tal caso le predette licenze dovranno in tal caso pervenire al Comitato Centrale, con consegna a mano ovvero a mezzo raccomandata A/R su supporto magnetico entro il 31 ottobre 2018.

 

3) LICENZE RINNOVATE IN CORSO DI ANNO


Qualora una licenza comunitaria sia scaduta in corso di anno 2017 e quindi, nello stesso anno rinnovata, occorre procedere come segue.
Nel primo foglio del file excel dell’anagrafica del raggruppamento dovranno essere riportate, su due righe diverse:

a) sia la licenza che scade in corso di anno che quella rinnovata, se il numero di quest’ultima è diverso da quella scaduta;

b) il numero della licenza che scade in corso di anno e quello della licenza rinnovata seguita da “-2” (trattino 2) se quest’ultima ha conservato lo stesso numero della prima (ad esempio licenza FR123456788ABC (data rilascio 30.6.2007 data scadenza 30.6.2017) e FR123456788ABC-2 (data rilascio 1 luglio 2017 data scadenza 1 luglio 2027).

Il sistema infatti riconoscerà nei caratteri “-2” l’indicazione del rinnovo.

 

 

Fonte: ALBO AUTOTRASPORTO

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