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09 Mag 2018
Con il Provvedimento n.89757/2018 e la Circolare n.8E del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei primi chiarimenti riguardanti il tema della cessione dei carburanti e le relative modalità di pagamento e fatturazione che, come previsto dalla legge n.205 del 27 dicembre 2017 (cosiddetta Legge di Bilancio 2018), hanno subito consistenti cambiamenti rispetto al recente passato.
Di seguito provvediamo a dare le prime indicazioni in merito.
Quando e per chi scatta l’obbligo della fattura elettronica
Uno dei più significativi riguarda l’introduzione, a partire dal 1 luglio 2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, oltreché per prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, stipulato con un’amministrazione pubblica.
L’obiettivo dichiarato da parte delle Entrate è quello di contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA, particolarmente frequenti proprio nel mercato dei carburanti per l’autotrazione, anche a seguito di una sempre più frequente scoperta di operazioni fraudolente, compiute da organizzazioni transnazionali, che hanno portato il mercato domestico del gasolio ad essere “invaso” da carburante importato in modo illegale e offerto agli utilizzatori finali a prezzi e condizioni assolutamente fuori standard.
Ricordiamo a tal proposito che, solo alcune settimane or sono, con un provvedimento di cui abbiamo dato preciso riscontro sul nostro sito, l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a stabilire la corresponsabilità dell’acquirente per eventuali evasioni dell’IVA sulle cessioni di gasolio, soprattutto se avvenute a prezzi fuori mercato
Ma vediamo più nel dettaglio le novità introdotte dai due provvedimenti del 30 aprile scorso.
Iniziamo subito con una precisazione sulla quale si è soffermata l’Agenzia delle Entrate: dal momento che i fenomeni di evasione fiscale e delle frodi IVA interessano soprattutto i carburanti per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di benzina, o quelle per motori, facenti parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio ecc.
Per tutte queste categorie, così come per altri tipi di carburante per autotrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019 e la deduzione della spesa e la detraibilità dell’IVA, potranno essere realizzate con le modalità attualmente vigenti; solamente in maniera facoltativa si potrà ricorrere alla fatturazione elettronica.
Contemporaneamente, tanto per le imprese che per i professionisti, decade ogni possibilità di utilizzo della Scheda carburante per certificare gli acquisti di gasolio
Per quanto concerne, invece, la fatturazione dei carburanti per autotrazione, la stessa, dovrà necessariamente avvenire in formato elettronico, utilizzando anche per il tramite del Sistema di Interscambio SDI.
Sistema di Interscambio (SdI)
Il paragrafo 8 del provvedimento delle Entrate stabilisce che, per rendere il processo di fatturazione elettronica più snello, l’Agenzia stessa metterà a disposizione degli operatori una serie di strumenti come:
- un software, installabile su PC, per la predisposizione della fattura elettronica;
- una procedura web e un’app per la redazione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
- un servizio web di generazione di un particolare codice bidimensionale (una sorta di quadrato fatto di lineette e spazi bianchi, denominato “QR-Code”), valido per l’acquisizione automatica degli estremi del cessionario acquirente, necessario all’elaborazione della fattura, tra cui l’indirizzo telematico, in cui dovrà essere inviata dallo SdI.
A tale proposito il provvedimento, alla pagina 20, afferma che - al pari della tessera sanitaria che, per i clienti privati, indica il codice fiscale, - il QR-Code potrà essere mostrato dall’acquirente all’emittente per permettere a quest’ultimo, tramite lettore ottico, di acquisire in automatico i dati IVA del cessionario/acquirente:
- un servizio di registrazione per mezzo del quale il cessionario acquirente, oppure un intermediario, può indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico preferito per ricevere il file della fattura, tra quelli indicati nel provvedimento (PEC, web service o sistema di trasmissione dati basato su protocollo FTP, ricordando che per queste ultime due modalità è previsto uno specifico accreditamento);
- un sistema di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse tramite SdI, in un’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Contenuti della fattura
Nella fattura elettronica non verranno considerati come elementi obbligatori la targa o qualsiasi altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc…) che ha effettuato il rifornimento, come invece era finora previsto per le schede carburante, fermo restando che, in via del tutto facoltativa, ma, come spieghiamo di seguito, assolutamente consigliata, questi dati potranno essere inseriti, a richiesta, nella fattura elettronica.
Per la tracciabilità della spesa del carburante e la riconducibilità della spesa ad un determinato veicolo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “Mezzo Trasporto” del file della fattura elettronica.
Ci appare doveroso ricordare ai nostri lettori che, ai fini del rimborso delle accise sul gasolio, nella fattura di rifornimento carburante l’indicazione della targa del veicolo risulta obbligatoria.
Ecco perché, consigliamo vivamente le imprese di trasporto di inserire, a partire dal 1° luglio 2018, la targa del veicolo in fattura elettronica in maniera tale che la stessa possa essere utilizzabile anche ai fini del rimborso delle accise.
Va infine precisato che se in contemporanea o in momenti diversi, il soggetto passivo IVA effettua più operazioni non tutte relative ad acquisto di carburante, l’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà all’insieme delle operazioni, ricomprendendo anche quelle non riguardanti strettamente l’acquisto di carburante per autotrazione.
Fatture differite
Importante è anche quanto la Circolare in esame stabilisce in tema di fatture differite, ovvero le fatture che si riferiscono a più operazioni avvenuto in un arco temporale ben definito e che la fattura differita riepiloga.
In particolare l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, facendo ancora riferimento alle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, qualora esse siano accompagnate da un qualsiasi tipo di documento (analogico o informatico che sia) e tale documento contenga una serie di informazioni (data, generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto, la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti), è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo che possa riepilogare tutte le operazioni poste in essere dagli stessi soggetti nel mese precedente.
Strumenti di pagamento
Per quel che riguarda, invece, i mezzi idonei individuati per effettuare i pagamenti vengono riconosciuti idonei quelli indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 4 aprile 2018 di cui abbiamo già dato conto nel nostro sito.
Tra gli strumenti indicati da tale provvedimento ricordiamo:
- assegni sia bancari che postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- tutti quegli strumenti elettronici previsti dal D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (ovvero per i micro-pagamenti il credito telefonico).
Entrambe le categorie di strumenti citate dall’Agenzia delle Entrate devono essere considerate idonee anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti.
Come strumenti di pagamento validi, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare in esame, individua anche le carte di credito, di debito, le prepagate e gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano l’accredito in conto corrente.
Devono, inoltre, ritenersi validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo IVA in via “mediata”, ma riconducibili allo stesso soggetto facendo riferimento alla catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Se per esempio un dipendente di un’azienda rifornisce la macchina aziendale, durante una trasferta di lavoro, ed il pagamento avviene tramite carta (credito, debito o prepagata) e l’ammontare gli viene poi rimborsato dal datore di lavoro, risulta evidente che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne permetterà la deducibilità dell’imposta.
Buoni e Carte Carburante
Va poi posta attenzione all’utilizzo delle carte e dei buoni carburante perché, secondo la circolare in esame, valgono le regole generali previste dalla legislazione vigente in materia fiscale ed in particolare da quanto previsto dal decreto IVA.
A titolo esemplificativo possiamo affermare che qualora il buono carburante (anche se consiste in “carte benzina” ricaricabili o meno) sia emesso da una determinata compagnia e permette all’acquirente di rifornirsi solo ed esclusivamente presso impianti di distribuzione di quella stessa compagnia di carburanti, all’atto dell’acquisto pagato attraverso il buono o la carta carburante, la compagnia dovrà emettere obbligatoriamente fattura elettronica.
Qualora, invece, ad essere ceduti siano buoni o utilizzate carte cosiddette “multiuso”, cioè carte che consentono, oltre all’acquisto di carburante anche l’acquisto di altri prodotti e/o servizi, ad essere considerato oggetto della cessione non sarà il carburante, ma un semplice documento di legittimazione, ovvero un titolo di credito, assimilabile al denaro ai fini IVA e non soggetto quindi all’obbligo di fatturazione elettronica.
Questo vuol dire che sarà poi la compagnia petrolifera o il titolare dell’impianto di distribuzione a fatturare al soggetto che ha emesso il buono multiuso o la carta.
In questo caso, sarà la compagnia titolare della Carta o emettitrice dei buoni a dover fatturare elettronicamente al concreto utilizzatore del carburante così acquistato, l’importo del carburante con tutte le indicazioni atte a consentirgli l’utilizzo ai fini fiscali dell’operazione.
Per i buoni emessi e utilizzati fino al 31 dicembre 2018, invece, in difformità alle indicazione previste dalla circolare, ma conformi ai documenti di prassi pregressi, non verranno applicate sanzioni.
Consorzi e consorziati
Né nei provvedimenti emanati dall’Amministrazione finanziaria, né nell’incontro da essa aviuto recentemente con i rappresentanti delle Associazioni dell’autotrasporto è stato finora chiarito come dovrà correttamente avvenire la fatturazione delle cessioni di carburante tra consorzi e consorziati.
Appare pacifico che, qualora il Consorzio si sia dotato di serbatoio e colonnina erogatrice di carburante a beneficio dei consorziati, esso riceva per ogni scarico di gasolio, una fattura elettronica da parte del commerciante o della compagnia petrolifera rifornitrice. Ove siano necessari più scarichi nel mese, il Consorzio riceverà un’unica fattura elettronica riepilogativa dei rifornimenti.
A sua volta il Consorzio dovrà emettere fattura nei confronti dei consorziati per il gasolio da essi prelevato durante il mese. Non appare chiaro se, anche in tal caso, si dovrà procedere all’emissione di fatture elettroniche o basterà, almeno fino al 1 gennaio 2019, l’attuale fattura cartacea.
Altro tema delicato è quello dello strumento di pagamento tracciabile con cui il socio acquirente del gasolio consortile procederà al pagamento del carburante di cui si è rifornito per il tramite della pompa consortile.
In molti casi, infatti, è stato assunto in uso il criterio della “compensazione” tra quanto dovuto dal Consorzio al socio per i servizi di trasporto da questi effettuati e quanto dovuto dal socio al Consorzio per il carburante e gli eventuali altri servizi ricevuti dal Consorzio stesso.
Non è chiaro se tale “compensazione” sarà considerata come sufficiente a corroborare quanto previsto dai provvedimenti dell’Amministrazione delle finanze e possa quindi consentire al socio di portare in contabilità fiscale la somma non riscossa e trattenuta “a compensazione” dal Consorzio.
Per questo, in vista del prossimo 1° luglio, Assotir presenterà uno specifico quesito all’Amministrazione delle Finanze per ottenere tutte le delucidazioni necessarie a consentire a Consorzio e consorziati di risolvere, nella massima trasparenza e legalità, le cessioni di beni e servizi interne alla forma associativa.
Varie
Infine, dal 1° luglio 2018 scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti in un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica.
Sulla questione, in attesa di successive note esplicative, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che quanto previsto dalla circolare in oggetto troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il titolare del contratto e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi, almeno fino al 1° gennaio 2019.
Fonte: ASSOTIR