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27 Apr 2018

Riconosciute alla Danimarca norme particolari per il cabotaggio stradale di merci

CABOTAGGIO_DANIMATìRCA

 

Sentenza della Corte di Giustizia europea ( Quinta Sezione) del 12 Aprile 2018.

 

Con la Sentenza della Corte  di Giustizia europea ( Quinta Sezione) del 12 Aprile 2018,  si afferma il principio che la  nozione di  <<trasporto di cabotaggio>>, come definita nel Regolamento (CE) n:1072/2009, “manchi di precisione”.

 

Viene inoltre  esplicitato che è “pacifico” (punto 28 della sentenza), che gli stati membri, possano adottare misure di attuazione di un regolamento  europeo nonostante essi producano effetti immediati e non necessitino di ulteriori norme attuative nazionali 

 

A fronte di ciò la corte di Giustizia europea ha riconosciuto valida la norma attuativa del cabotaggio adottata dal Regno di Danimarca nella misura in cui specifica e  prevede che : “sono vietati i trasporti di cabotaggio comportanti PIÙ PUNTI DI CARICO E  PIÙ PUNTI DI SCARICO

 

Il Regno di Danimarca ha sostenuto, con ragione,  che vietare ai trasportatori su strada non residenti di effettuare trasporti di cabotaggio che prevedono più punti di carico e più punti di scarico,   serve a garantire  che i trasporti di cabotaggio non siano  effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continua.

 

Infatti, i  considerando 13 e 15 del Reg. 1072/2009, sottolineano il carattere temporaneo del cabotaggio e indicano, in particolare, che i trasporti di cabotaggio non dovrebbero essere effettuati in modo da costituire un’attività permanente o continua all’interno dello Stato membro ospitante .

 

In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 2, del Reg. 1072/2009, prevede che il trasporto sia consentito solo successivamente a un trasporto internazionale e sia limitato a tre trasporti entro sette giorni dall’ultimo scarico di detto trasporto internazionale .

 

Secondo quanto sostenuto dalla Danimarca, un numero illimitato di punti di carico e di scarico potrebbe privare di significato il limite di tre trasporti prescritto ed essere  perciò contrario al carattere temporaneo del cabotaggio  nonché alla  finalità perseguita dal Reg. 1072/2009.

 

Il principio  riconosciuto alla Danimarca potrebbe essere un ulteriore viatico per tamponare il dumping perpetuato nel nostro Paese dalle imprese estere; l’auspicio è che si abbia presto un Governo a cui sottoporre tale proposta.

 

 

Fonte: CNA FITA

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