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12 Mar 2018
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.4866 del 1° marzo 2018, ha dato una propria interpretazione della normativa riguardante l’ipotesi di confisca della merce trasportata da parte di un vettore abusivo.
Ricordiamo che l’ipotesi di confisca della merce è stata introdotta, come sanzione accessoria, dal Decreto legislativo 286/2005, art.7, comma 2, rispetto alle sanzioni amministrative, già previste dall’art.26 della Legge 298/1974, in materia di trasporto abusivo di merci per conto di terzi.
La Cassazione, con l’emanazione dell’ordinanza in questione, ha affermato che la confisca della merce trasportata colpisce anche il proprietario della stessa soltanto qualora questi abbia avuto delle responsabilità (certamente di dolo ma anche nel caso della mera colpa) nell’iter che lo ha portato ad affidare il trasporto ad un vettore privo di tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare la professione.
Detto in altri termini: il proprietario della merce può evitare la confisca della stessa ma deve dimostrare di non aver avuto alcuna responsabilità nell’assegnazione del viaggio al vettore abusivo.
La Suprema Corte è arrivata ad emanare il provvedimento in questione (scaricabile in allegato) dopo aver affrontato in Sentenza un provvedimento di confisca che era stato applicato nel caso di un trasporto internazionale Albania – Italia, commissionato ad un trasportatore albanese (risultato poi abusivo perché in possesso, a seguito di controllo, di un’autorizzazione contraffatta) da parte di una società di diritto albanese controllata da un’altra impresa italiana proprietaria e destinataria della merce trasportata.
Fonte: ASSOTIR