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21 Feb 2018

Alcune peculiarità del rinnovo del Ccnl Autotrasporto merci e logistica

autotrasporto_CCNL

 

Molti sono gli argomenti introdotti dal nuovo accordo.

 

Molti sono gli argomenti di interesse, sollevati dall’ipotesi di rinnovo per il Ccnl Autotrasporto merci e logistica, sottoscritta il 3 dicembre 2017. Non è ancora definitiva: rimane ancora da effettuarsi la fase consuntiva dei lavoratori, da completarsi entro il 31 gennaio 2018. Nel frattempo, comunque, si ritiene utile approfondire gli aspetti più innovativi e più critici di quanto già concordato dalle parti sociali. Viene infatti abrogato il divieto all’utilizzo del lavoro intermittente, vengono previsti trattamenti particolari in caso di nuove assunzioni, interventi di contrasto all’assenteismo e viene introdotta la clausola sociale nell’ambito degli appalti di lavori di logistica, facchinaggio e movimentazione merci.

 

Premessa

 

In data 3 dicembre 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi per l’accordo di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, scaduto 2 anni prima e cioè il 31 dicembre 2015; la prossima scadenza viene fissata al 31 dicembre 2019.

 

Si tratta di un contratto collettivo molto diffuso, che ricomprende un’ampia gamma di settori, dalla spedizione merci all’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici alle imprese che svolgono commercio elettronico, dai magazzini generali ai terminal, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi alle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati ai depositi.

 

Molti sono gli argomenti introdotti dalla nuova ipotesi di accordo, raggiunta anche al fine di evitare uno sciopero generale, dagli incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato alla riclassificazione del personale, dagli immancabili adeguamenti retributivi alla previsione dell’una tantum per la carenza contrattuale, dall’introduzione di tiepide misure contro l’assenteismo ingiustificato all’orario di lavoro per il personale viaggiante discontinuo, dalla delicata questione della disciplina per gli appalti all’abrogazione del divieto di lavoro intermittente.

 

Si poteva sicuramente fare di più, trattandosi di un settore particolarmente in difficoltà, soprattutto l’ambito dell’autotrasporto, che paga lo scotto dell’internazionalizzazione del mercato e la conseguente concorrenza non sempre del tutto corretta, soprattutto dei Paesi dell’est europeo, e degli aumenti costanti del gasolio da trazione.

 

Lavoratori nuovi assunti

 

Sulla scia di altri Ccnl rinnovati, viene introdotto un trattamento temporaneo, favorevole per le imprese, da applicarsi ai nuovi assunti.

 

Si tratta di una fase sperimentale al fine di incentivare nuova occupazione nel settore, che avrà durata per i prossimi 2 anni, fino cioè alla scadenza del rinnovo contrattuale.

 

Il nuovo trattamento provvisorio si concentra sulla maturazione progressiva dei Rol, dei permessi e delle ex festività nei primi 3 anni di assunzione.

 

Viene anche previsto che gli scatti di anzianità, disciplinati dall’articolo 17, Ccnl, per i nuovi assunti decorrano dal quarto anno di assunzione; dal terzo anno qualora l’impresa goda, per le stesse assunzioni, di incentivi finanziati da norme nazionali e/o europee e, sempre nello stesso caso, dal terzo anno si raggiungerà anche il 100% della maturazione dei Rol ed ex festività.

 

Per poter applicare la nuova progressione di maturazione dei Rol, delle ex festività e dei permessi ai neo assunti, si dovrà sottoscrivere specifico accordo sindacale a livello territoriale o aziendale, con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl e territorialmente competenti, dando compiuta documentazione che negli ultimi 12 mesi non si è proceduto a licenziamenti collettivi.

 

Si tratta, invero, di un’ingiustificata limitazione, considerato che oltre il 90% delle aziende di autotrasporto hanno in forza un numero di lavoratori inferiore a 9, trasformando così l‘agevolazione in un mero scotto burocratico/sindacale. Probabilmente per queste realtà concretamente dovranno meramente rifarsi ai futuri accordi territoriali.

 

Viene posto un ulteriore limite, tra l’altro di difficile verifica: l’agevolazione, infatti, è applicabile una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall’azienda di cui è dipendente; costringendo ogni nuovo datore di lavoro a un’ironica approfondita indagine investigativa.

 

Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 11-ter, in sostituzione del precedente articolo, abrogato in sede di documento definito il 21 giugno 2017.

 

Se le nuove assunzioni vengono effettuate per l’inserimento di personale viaggiante neopatentato, quindi con patente di guida emessa da meno di 3 anni e assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente anche a tempo parziale, può essere applicata una scaletta retributiva progressiva.

 

Viene anche previsto che gli scatti di anzianità, disciplinati dall’articolo 17, Ccnl, per i nuovi assunti decorrano dal quarto anno di assunzione; dal terzo anno qualora l’impresa goda, per le stesse assunzioni, di incentivi finanziati da norme nazionali e/o europee e, sempre nello stesso caso, dal terzo anno si raggiungerà anche il 100% della maturazione dei Rol ed ex festività.

 

Per poter applicare la nuova progressione di maturazione dei Rol, delle ex festività e dei permessi ai neo assunti, si dovrà sottoscrivere specifico accordo sindacale a livello territoriale o aziendale, con le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl e territorialmente competenti, dando compiuta documentazione che negli ultimi 12 mesi non si è proceduto a licenziamenti collettivi.

 

Si tratta, invero, di un’ingiustificata limitazione, considerato che oltre il 90% delle aziende di autotrasporto hanno in forza un numero di lavoratori inferiore a 9, trasformando così l‘agevolazione in un mero scotto burocratico/sindacale. Probabilmente per queste realtà concretamente dovranno meramente rifarsi ai futuri accordi territoriali.

 

Viene posto un ulteriore limite, tra l’altro di difficile verifica: l’agevolazione, infatti, è applicabile una sola volta nella vita lavorativa del singolo lavoratore, a prescindere dall’azienda di cui è dipendente; costringendo ogni nuovo datore di lavoro a un’ironica approfondita indagine investigativa.

 

Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 11-ter, in sostituzione del precedente articolo, abrogato in sede di documento definito il 21 giugno 2017.

 

Se le nuove assunzioni vengono effettuate per l’inserimento di personaleviaggiante neopatentato, quindi con patente di guida emessa da meno di 3 anni e assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, eventualmente anche a tempo parziale, può essere applicata una scaletta retributiva progressiva.

 

 

Fonte: EUROCONFERENCE LAVORO

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