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15 Nov 2017
Con la nota del 9 novembre 2017, prot. n. 18766, la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha chiarito che l’attestazione tecnica del costruttore, sul funzionamento dei motori al alimentazione ibrida, da allegare alla domanda per i contributi agli investimenti 2017 previsti dal D.M. 20/6/2017, n. 305, non deve necessariamente certificare “… che i due motori, quello termico e quello elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia allo stesso albero motore” (come indica testualmente il decreto attuativo 17 luglio 2017, art. 4, comma 2), ma è sufficiente che certifichi che: “il veicolo è munito, per la propulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e di due sistemi di immagazzinamento dell’energia (a bordo del veicolo)”.
Quest’ultima dichiarazione – continua la nota ministeriale – è ritenuta valida ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici per l’ammissione ai contributi dell’acquisizione dei veicoli ibridi (per i quali vale la pena ricordare che sono previsti 4.000 euro per i veicoli tra 3,5 e 7 ton. di massa complessiva e ben 20mila euro per i veicoli di massa complessiva superiore a 7 ton.), in quanto conforme a ciò che prevede il punto 2.21.1 del Reg. UNECE 83, in materia di disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore.
Fonte: ASSOTIR