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13 Nov 2017
L'inps ha emanato la circolare n. 167 2017 di istruzioni sulla agevolazione istituita dalla legge di stabilità 2016, per i conducenti di veicoli con tachigrafo digitale che prestano la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui . La norma prevede la possibilità di richiedere l’esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell’80 per cento.
La suddetta agevolazione è riconosciuta dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e può essere fruita dai datori di lavoro interessati a decorrere dalla data di raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di trasporto internazionale.
L’esonero non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o economiche.
Nella circolare, l’Istituto fornisce le indicazioni a operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all' esonero contributivo. In particolare precisa che:
- l’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata;
- possono fruire dello sgravio contributivo non solo le imprese che esercitano professionalmente l’attività di autotrasporto, ma tutte le imprese private, a prescindere dal settore economico o produttivo in cui operano. Il beneficio è, infatti, destinato non solo alle imprese di trasporto per conto terzi ma anche alle imprese che svolgono trasporti in conto proprio;
- la durata dello sgravio decorre dal mese successivo alla data di raggiungimento, per ogni singolo conducente, delle 100 giornate di trasporto internazionale fino al mese di paga di novembre 2018, per il successivo triennio.
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRAS.INT.”, messa a disposizione dall’Istituto all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
Fonte: FISCO E TASSE