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03 Nov 2017

Procedura per cessione temporanea di veicoli per il trasporto rifiuti tra imprese comunitarie

TRASPORTO_RIFIUTI_TRANSFRONTALIERO

 

L’Albo dei Gestori Ambientali disciplina la procedura.

 

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con delibera n.9 del 9 ottobre scorso, ha disciplinato la procedura riguardante l’agganciamento misto dei veicoli tra imprese di autotrasporto iscritte all’Albo Gestori.

 

La procedura dell’agganciamento misto è limitata al solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti ed è ammessa quando ricorrano i seguenti requisiti:

 

- Entrambe le imprese di autotrasporto (sia la cedente che la utilizzatrice del veicolo) devono essere stabilite in uno degli Stati facente parte dell’Unione - Europea e devono necessariamente essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali per la categoria 6 o comunque devono aver richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ai sensi della deliberazione n.3 del 13 luglio 2016, oppure devono essere iscritte alle categorie 4, 5 o 6 e devono svolgere trasporti di rifiuti transfrontalieri ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo 1072/2009, degli accordi internazionali e delle norme a tutela del trasporto di merci internazionale;
- Il veicolo che viene temporaneamente ceduto non deve essere soggetto ad ulteriori procedimenti di iscrizione o variazione dell’iscrizione presso l’Albo Gestori Ambientali;
- L’impresa cedente, al momento della presentazione della domanda di variazione, non deve essere sospesa
- Il veicolo che è oggetto della cessione deve possedere i requisiti per trasportare i rifiuti con i codici dell’Elenco Europeo Rifiuti (EER)

Nel provvedimento del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, inoltre, è stabilito che per le imprese iscritte nelle categorie 1, 4 o 5, che esercitano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, possono utilizzare i veicoli ceduti solamente nell’ambito di questa attività, come previsto del resto dal Regolamento 1013/2006.

 

Infine, si comunica che se la cessione dei veicoli dovesse comportare per l’impresa di autotrasporto cedente la perdita dei requisiti minimi di idoneità, relativamente alla dotazione dei veicoli, la sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali provvederà alla cancellazione dell’impresa stessa secondo quanto previsto dal Regolamento dell’Albo.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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