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19 Ott 2017
L’art. 30 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, prevede al comma 3 la responsabilità dell’autista “per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza”.
Qualora la sanzione irrogata all’autista sia errata o illegittima, l’unico strumento a disposizione resta il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. In tal caso, il comma 4 prevede che “quando le due parti – azienda e lavoratore – siano d’accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l’onere relativo – compreso quello dell’assistenza legale – è a carico dell’azienda”. Ciò significa che, in ogni caso nel quale l’azienda si faccia parte attiva nell’impugnazione di un verbale (ad esempio quando impugna una sanzione contestata all’autista per violazione dell’art. 174 C.d.S. in tema di ore di guida, pause e riposi, per evitare di subire l’ulteriore sanzione di euro 327,00) questa è contrattualmente tenuta ad accollarsi la spesa.
Fonte: FIAP